Art. 6.
 Il rinnovo dei buoni del Tesoro  poliennali  8,50%,  di  scadenza  1
aprile 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con
decorrenza,  ad  ogni  effetto,  dal 1 febbraio 1997; dovranno essere
corrisposti dietimi d'interesse per sessanta giorni.
 All'atto del rinnovo, sara' corrisposto all'esibitore dei  buoni  da
rinnovare  l'eventuale  importo  pari alla differenza fra il capitale
nominale stesso ed il  prezzo  di  aggiudicazione  dei  nuovi  buoni;
qualora  il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla
pari, l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento  della
somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale
dei  titoli  rinnovati.  In  ogni  caso  sui  buoni in scadenza sara'
operata la ritenuta di cui al decreto-legge  19  settembre  1986,  n.
556,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.
759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per
difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
 Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna
autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i  vincoli  dei  buoni
del Tesoro poliennali 8,50% di scadenza 1 aprile 1997, versati per il
rinnovo.