Art. 7.
 Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro  poliennali  8,50%,  di
scadenza  1  aprile  1997,  nominativi,  dovranno essere compilate su
apposite distinte descrittive dei buoni ad esse  uniti  e  presentate
soltanto  presso  le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono
essere esibite dagli incaricati della  Banca  d'Italia  stessa  o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
 Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da
qualsiasi  esibitore  dei  titoli  nominativi  da rinnovare. La Banca
d'Italia rilascera' apposite ricevute per il  capitale  nominale  dei
nuovi buoni.
 La   consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione generale del Tesoro  -  Servizio  secondo  a  favore  delle
filiali  della  Banca  d'Italia,  tramite  le  competenti  sezioni di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
 I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 8,50% di  scadenza
1 aprile 1997, nominativi, che non intendano avvalersi della facolta'
di  chiederne  il  rinnovo  con  le  modalita'  indicate nel presente
articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale  del
Tesoro  - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali
del Tesoro, nei termini e con le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata la ritenuta
di  cui  al  citato  decreto-legge  19  settembre  1986,  n. 556, con
arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334;