Art. 2.
                      Disposizioni applicabili
 1. Per quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente  atto  si
applicano, alle testate ed alle emittenti interessate agli eventi dei
comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento),
tutte  le  disposizioni  del  regolamento 26 febbraio 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3  marzo
1997.
 2.  Il termine per l'invio del codice di autoregolamentazione di cui
all'art. 7, comma 4, del regolamento 26 febbraio 1997 e' fissato  nel
quinto  giorno  successivo  a quello della pubblicazione del presente
atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3. Il termine 11 aprile 1997 indicato nel comma 2 dell'art.  19  del
regolamento  26  febbraio 1997 e' sostituito con il termine 18 aprile
1997.
 4. La  data  dell'eventuale  secondo  turno  di  votazione  indicata
nell'art.   17 del regolamento 26 febbraio 1997 si intende sostituita
con quella del giorno 18 maggio 1997.