Art. 2. Disposizioni applicabili 1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente atto si applicano, alle testate ed alle emittenti interessate agli eventi dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento), tutte le disposizioni del regolamento 26 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1997. 2. Il termine per l'invio del codice di autoregolamentazione di cui all'art. 7, comma 4, del regolamento 26 febbraio 1997 e' fissato nel quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il termine 11 aprile 1997 indicato nel comma 2 dell'art. 19 del regolamento 26 febbraio 1997 e' sostituito con il termine 18 aprile 1997. 4. La data dell'eventuale secondo turno di votazione indicata nell'art. 17 del regolamento 26 febbraio 1997 si intende sostituita con quella del giorno 18 maggio 1997.