IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
 
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  e  successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
 Visto il decreto del presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
 Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci  pericolose  su  strada
(A.D.R.);
 Visto l'art. 229, del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti  materie  disciplinate
dallo stesso codice;
 Visto  l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,  che  autorizza  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a  recepire  le  direttive  comunitarie  riguardanti  la
sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;
 Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996 con il quale e' stata
trasposta e recepita in norma nazionale  la  direttiva  94/55/CE  del
Consiglio  in  data  21  novembre  1994 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di  merci
pericolose su strada;
 Visti  gli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n.  285,  concernenti  rispettivamente  i  servizi  di  polizia
stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;
 Vista  la  direttiva  95/50/CE  del Consiglio dell'Unione europea in
data 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure  uniformi  in
materia  di  controllo  dei  trasporti su strada di merci pericolose,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249  del
17 ottobre 1995;
 Riconosciuta  la  necessita'  di  recepire  e  trasporre  la  citata
direttiva 95/50/CE nella normativa nazionale;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 1. Il  presente  decreto  si  applica  ai  controlli  sui  trasporti
stradali  di  merci  pericolose  effettuati  per mezzo di veicoli che
circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da
un Paese non appartenente all'Unione europea.
 2. Il  presente  decreto  non  si  applica  ai  trasporti  di  merci
pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o
che si trovano sotto la responsabilita' di quest'ultime.
 3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente
il  diritto  di  controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i
trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose  effettuati
nel  territorio  nazionale  da  veicoli  non contemplati nel presente
decreto.