IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.); Visto l'art. 229, del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che autorizza il Ministro dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996 con il quale e' stata trasposta e recepita in norma nazionale la direttiva 94/55/CE del Consiglio in data 21 novembre 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visti gli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale; Vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 17 ottobre 1995; Riconosciuta la necessita' di recepire e trasporre la citata direttiva 95/50/CE nella normativa nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da un Paese non appartenente all'Unione europea. 2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di quest'ultime. 3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati nel presente decreto.