Art. 2.
 
 1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
  "veicolo": qualsiasi  veicolo  a  motore,  completo  o  incompleto,
destinato  a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e
avente una velocita' massima per costruzione  superiore  a  25  km/h,
compresi  i  suoi  rimorchi,  eccettuati  i veicoli che si muovono su
rotaie, e i  trattori  agricoli  e  forestali  e  qualsiasi  macchina
mobile;
  "merci   pericolose":  le  merci  pericolose  definite  tali  dalla
direttiva 94/55/CE;
  "trasporto": qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata
interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate
nel territorio nazionale,  comprese  le  attivita'  di  carico  e  di
scarico   contemplate   dalla   direttiva  94/55/CE  fatta  salva  la
disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per cio' che
concerne la responsabilita' derivante da tali operazioni;
  "imprese": qualsiasi persona fisica o giuridica con o  senza  scopo
di   lucro,   qualsiasi   associazione  o  gruppo  di  persone  senza
personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi
organismo di rilevanza pubblica, che sia dotato di  una  personalita'
giuridica  propria,  ovvero  che dipenda da una autorita' avente tale
personalita',  che  trasportino,  carichino,  scarichino  o  facciano
trasportare   merci  pericolose,  nonche'  quelle  che  immagazzinino
temporaneamente, raccolgano, condizionino o ricevano tali  merci  nel
corso  di  una  operazione  di  trasporto  e  che  siano  situate sul
territorio della Unione europea;
  "controllo": qualsiasi controllo, ispezione, verifica o  formalita'
espletato  dalle  autorita'  competenti  per  questioni  inerenti  al
trasporto di merci pericolose;
  "autorita'  competente":  la  competenza,  per  quanto  concerne  i
controlli  previsti  dal  presente  decreto,  e'  attribuita  in  via
principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del  nuovo
codice  della  strada.  Ai  sensi  dell'art.  11  comma 3, del citato
codice,  al  Ministero  dell'interno  compete  il  coordinamento  dei
controlli in questione da chiunque espletati.