Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto s'intendono per: "veicolo": qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, e i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile; "merci pericolose": le merci pericolose definite tali dalla direttiva 94/55/CE; "trasporto": qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio nazionale, comprese le attivita' di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 94/55/CE fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per cio' che concerne la responsabilita' derivante da tali operazioni; "imprese": qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, che sia dotato di una personalita' giuridica propria, ovvero che dipenda da una autorita' avente tale personalita', che trasportino, carichino, scarichino o facciano trasportare merci pericolose, nonche' quelle che immagazzinino temporaneamente, raccolgano, condizionino o ricevano tali merci nel corso di una operazione di trasporto e che siano situate sul territorio della Unione europea; "controllo": qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalita' espletato dalle autorita' competenti per questioni inerenti al trasporto di merci pericolose; "autorita' competente": la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, e' attribuita in via principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell'art. 11 comma 3, del citato codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.