Art. 3. 1. Con disposizioni del Ministero dei trasporti sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformita' dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada. 2. Detti controlli sono effettuati in conformita' all'art. 3 del art. 3 regolamento (CEE) n. 4060/89 ed in conformita' all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92 (vedere allegato 4).