Art. 3.
 
 1. Con disposizioni del Ministero dei trasporti sentito il Ministero
dell'interno,  viene  stabilito  annualmente  il  numero  minimo   di
trasporti  su  strada  di merci pericolose da sottoporre ai controlli
previsti dal presente decreto al fine di  verificare  la  conformita'
dei  medesimi  trasporti  con  la legislazione sul trasporto di merci
pericolose su strada.
 2. Detti controlli sono effettuati in  conformita'  all'art.  3  del
art.  3 regolamento (CEE) n. 4060/89 ed in conformita' all'art. 1 del
regolamento (CEE) n. 3912/92 (vedere allegato 4).