Art. 4.
 
 1. Per effettuare i controlli previsti  dal  presente  decreto  deve
essere utilizzata la lista di controllo, redatta secondo lo schema di
cui  all'allegato  1,  che  costituisce  parte integrante del decreto
medesimo. Un esemplare di tale  lista  o  un  documento  che  attesta
l'esecuzione del controllo, stabilito dalla autorita' che ha eseguito
il controllo, deve essere consegnato al conducente del veicolo. Resta
impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici
di  controllo,  aventi  per  oggetto  anche altri elementi diversi da
quelli indicati nella lista prima citata.
 2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del
possibile un'ampia parte della rete stradale.
 3. I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere
in regola i veicoli  per  i  quali  sia  accertata  un'infrazione  o,
qualora  l'autorita'  che esegue il controllo lo reputi opportuno, di
immobilizzarli sul luogo o in luogo  appositamente  scelto  da  detta
autorita' senza mettere in pericolo la sicurezza.
 4.  Ove  necessario,  e  a  condizione  che  cio' non costituisca un
pericolo per la sicurezza,  possono  essere  prelevati  campioni  dei
prodotti  trasportati  per farli esaminare da laboratori riconosciuti
dall'autorita' competente.