Art. 4. 1. Per effettuare i controlli previsti dal presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto medesimo. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, stabilito dalla autorita' che ha eseguito il controllo, deve essere consegnato al conducente del veicolo. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata. 2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale. 3. I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali sia accertata un'infrazione o, qualora l'autorita' che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in luogo appositamente scelto da detta autorita' senza mettere in pericolo la sicurezza. 4. Ove necessario, e a condizione che cio' non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dall'autorita' competente.