Art. 5.
 
 1. Fatte  salve  altre  eventuali  sanzioni  che  potrebbero  essere
applicate,  qualora  una  o  piu'  infrazioni,  tra  quelle  elencate
segnatamente nell'allegato II, siano state constatate  nel  corso  di
trasporti  su  strada  di  merci  pericolose,  i veicoli in questione
possono essere immobilizzati - sul posto  o  in  luogo  appositamente
scelto  a  tale scopo dalle autorita' competenti per il controllo - e
obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure
possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle  circostanze
o  agli  imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto
di far entrare tali veicoli nell'Unione europea.