Art. 5. 1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o piu' infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorita' competenti per il controllo - e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell'Unione europea.