Art. 6.
 
 1. Si possono altresi' eseguire controlli  anche  nei  locali  delle
imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada
infrazioni  che  compromettano  la  sicurezza  dei trasporti di merci
pericolose.
 2. Tali controlli devono mirare a garantire  che  le  condizioni  di
sicurezza  in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano
conformi alla legislazione applicabile in materia.
 3. Qualora siano state constatate una o piu' infrazioni  tra  quelle
che  figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su
strada di merci pericolose, i trasporti in  questione  devono  essere
messi  in  regola  prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare
oggetto di altre misure adeguate.