Art. 6. 1. Si possono altresi' eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. 2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia. 3. Qualora siano state constatate una o piu' infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.