Art. 7. 1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorita' competenti dello stato membro dell'Unione europea in cui il veicolo e' stato immatricolato o nel quale ha sede l'impresa. 2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, e' possibile richiedere alle autorita' competenti dello Stato membro in cui il veicolo e' stato immatricolato o nel quale e' stabilita l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.