Art. 7.
 
 1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del
trasporto di merci pericolose,  riferite  ad  un  veicolo  o  ad  una
impresa   non  residente  nel  territorio  nazionale,  devono  essere
segnalate alle autorita' competenti dello  stato  membro  dell'Unione
europea  in cui il veicolo e' stato immatricolato o nel quale ha sede
l'impresa.
 2. Qualora venga  constatata  un'infrazione  grave  o  ripetuta,  e'
possibile  richiedere alle autorita' competenti dello Stato membro in
cui il veicolo e'  stato  immatricolato  o  nel  quale  e'  stabilita
l'impresa,  che  siano  adottate  delle  misure adeguate a carico del
contravventore o dei contravventori.