Art. 8.
 
 1.  Se  in  occasione  del  controllo  su  strada  di   un   veicolo
immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni
effettuate  fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi
o ripetute non rilevabili durante il  controllo  per  mancanza  degli
elementi  necessari,  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri
interessati  si  promettono  reciproca  assistenza  per  chiarire  la
situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal
fine,  ad  un  controllo  nell'impresa, i risultati di tale controllo
saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.