Art. 9. 1. Per ogni anno solare ed al piu' tardi entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, deve essere trasmessa alla Commissione dell'Unione europea, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, conformemente allo schema di cui all'allegato III del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni: volume censito o stimato dei trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro); il numero dei controlli effettuati; il numero dei veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, veicoli appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea o immatricolati in Paesi non aderenti alla Unione europea; il numero di infrazioni constatate ed il tipo di infrazione; il numero ed il tipo di sanzioni comminate.