Art. 9.
 
 1. Per ogni anno solare ed al  piu'  tardi  entro  dodici  mesi  dal
termine  di  quest'ultimo,  deve  essere  trasmessa  alla Commissione
dell'Unione europea, a cura  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione,  conformemente  allo  schema di cui all'allegato III del
presente decreto, che ne costituisce parte integrante, una  relazione
sull'applicazione  della  presente direttiva comprendente le seguenti
indicazioni:
  volume censito o stimato  dei  trasporti  di  merci  pericolose  su
strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro);
  il numero dei controlli effettuati;
  il  numero  dei  veicoli  controllati,  secondo  l'immatricolazione
(veicoli immatricolati nel territorio nazionale, veicoli appartenenti
ad altri stati membri dell'Unione europea o  immatricolati  in  Paesi
non aderenti alla Unione europea;
  il numero di infrazioni constatate ed il tipo di infrazione;
  il numero ed il tipo di sanzioni comminate.