Allegato II INFRAZIONI Ai sensi della presente direttiva sono considerati come infrazioni, in particolare, i seguenti casi: 1) merce non autorizzata al trasporto; 2) mancanza della dichiarazione del mittente sulla conformita' della materia e dell'imballaggio per il trasporto; 3) veicoli che presentano, al controllo, fughe di materie pericolose dovute alla mancanza di tenuta stagna delle cisterne o degli imballaggi; 4) veicoli sprovvisti del certificato di omologazione o provvisti di certificato non regolamentare; 5) veicoli sprovvisti di pannelli arancione adeguati o dotati di pannelli arancione non regolamentari; 6) veicoli senza disposizioni di sicurezza o con disposizioni di sicurezza inadeguate; 7) veicolo o imballaggio inadeguato; 8) conducente senza certificato regolamentare di formazione professionale per il trasporto su strada di merci pericolose; 9) veicoli sprovvisti di estintori; 10) veicoli o colli sprovvisti di etichette regolamentari indicanti il pericolo; 11) veicoli sprovvisti di documenti di trasporto/accompagnamento o diciture relative alle merci pericolose trasportate non regolamentari; 12) veicoli sprovvisti di accordo bilaterale/multilaterale o accordo non regolamentare; 13) eccessivo riempimento della cisterna.