(all. 2 - art. 1)
                                                          Allegato II
                             INFRAZIONI
Ai sensi della presente direttiva sono considerati  come  infrazioni,
in particolare, i seguenti casi:
  1) merce non autorizzata al trasporto;
  2) mancanza della  dichiarazione  del  mittente  sulla  conformita'
     della materia e dell'imballaggio per il trasporto;
  3) veicoli  che   presentano,  al  controllo,   fughe  di   materie
     pericolose dovute alla mancanza di tenuta stagna delle  cisterne
     o degli imballaggi;
  4) veicoli sprovvisti del certificato  di  omologazione o provvisti
     di certificato non regolamentare;
  5) veicoli sprovvisti di pannelli arancione adeguati  o  dotati  di
     pannelli arancione non regolamentari;
  6) veicoli senza disposizioni di sicurezza o  con  disposizioni  di
     sicurezza inadeguate;
  7) veicolo o imballaggio inadeguato;
  8) conducente   senza  certificato   regolamentare   di  formazione
     professionale per il trasporto su  strada di  merci  pericolose;
  9) veicoli sprovvisti di estintori;
 10) veicoli o colli sprovvisti di etichette  regolamentari indicanti
     il pericolo;
 11) veicoli sprovvisti di documenti di  trasporto/accompagnamento  o
     diciture   relative  alle  merci   pericolose  trasportate   non
     regolamentari;
 12) veicoli sprovvisti di accordo bilaterale/multilaterale o accordo
     non regolamentare;
 13) eccessivo riempimento della cisterna.