(all. 4 - art. 1)
                                                         Allegato  IV
 
             Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio
                        del 21 dicembre 1989
 
  Art. 3. - I controlli che sono previsti nell'allegato  e  che  sono
effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in
materia  di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri
non sono piu' effettuati a titolo di  controllo  alle  frontiere,  ma
esclusivamente  come  parte  delle  normali  procedure  di  controllo
applicato, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno
Stato membro.
 
             Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio
                        del 17 dicembre 1992
 
  Art. 1. - 1. Il presente regolamento e' applicabile ai controlli  a
norma  di  un  accordo  internazionale  ed  ai controlli previsti nel
regolamento  (CEE)  n.  4060/89   esercitati   dagli   Stati   membri
all'interno della Comunita' nel settore dei trasporti su strada e per
vie  navigabili  effettuati  con  mezzi  di trasporto immatricolati o
ammessi a circolare in un Paese terzo.
  2. Il presente  regolamento  lascia  impregiudicati  i  diritti  ed
obblighi di uno Stato membro, nel cui territorio i mezzi di trasporto
di  cui  al  paragrafo 1 entrano in provenienza da un Paese terzo, di
esercitare tutti i controlli necessari per verificare che detti mezzi
di trasporto siano autorizzati ad effettuare trasporti nel territorio
o attraverso il territorio dello Stato membro interessato.