Allegato IV Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 Art. 3. - I controlli che sono previsti nell'allegato e che sono effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri non sono piu' effettuati a titolo di controllo alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicato, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro. Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio del 17 dicembre 1992 Art. 1. - 1. Il presente regolamento e' applicabile ai controlli a norma di un accordo internazionale ed ai controlli previsti nel regolamento (CEE) n. 4060/89 esercitati dagli Stati membri all'interno della Comunita' nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un Paese terzo. 2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti ed obblighi di uno Stato membro, nel cui territorio i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 entrano in provenienza da un Paese terzo, di esercitare tutti i controlli necessari per verificare che detti mezzi di trasporto siano autorizzati ad effettuare trasporti nel territorio o attraverso il territorio dello Stato membro interessato.