Art. 2.
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e  fino  al  30  giugno  1997,  ai  fini  della  determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7  marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.