Art. 3.
 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad  affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
 2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare  il
rispetto  del  limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, si attengono ai criteri di  calcolo  delle  "istruzioni
per  la  rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge  sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e   dall'Ufficio
italiano dei cambi.
 3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il
trimestre  1  gennaio  1997-31  marzo 1997 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dalle banche  e  dagli  intermediari
finanziari  con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel
decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 22 marzo 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi