Art. 3. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia" viene pertanto modificato ed integrato agli articoli 2, 4, 5 e 6 come di seguito specificato: Art. 2. - Il comma 1 e' sostituito dal testo di seguito riportato: La indicazione geografica tipica "Sicilia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso; rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso; rosati, anche nella tipologia frizzante. Il comma 5 e' sostituito dal testo di seguito riportato: I vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi. Art. 4. - Il comma 3 e' integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine del comma stesso: 12,0% vol. per i liquorosi. Art. 5. - Il comma 2 e' integrato dal testo di seguito riportato che si colloca alla fine del comma stesso: per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che puo' essere effettuata solo con alcol vinico o con aggiunta di acquavite di vino. Art. 6. - Il testo dell'articolo e' integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine dell'articolo stesso: liquoroso: 15% vol. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 1997 Il dirigente: Adinolfi 97A2606