Art. 3.
 Il  disciplinare  di  produzione  dei vini ad indicazione geografica
tipica "Sicilia" viene pertanto modificato ed integrato agli articoli
2, 4, 5 e 6 come di seguito specificato:
 Art. 2. - Il comma 1 e' sostituito dal testo di seguito riportato:
 La indicazione geografica tipica "Sicilia" e' riservata ai  seguenti
vini:
  bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso;
  rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso;
  rosati, anche nella tipologia frizzante.
 Il comma 5 e' sostituito dal testo di seguito riportato:
 I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "Sicilia",  con  la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche  nella  tipologia  frizzante  per  i
bianchi, rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e  i
rossi; nella tipologia novello per i rossi.
 Art.  4.  -  Il  comma  3  e' integrato dalle seguenti parole che si
collocano alla fine del comma stesso:
  12,0% vol. per i liquorosi.
 Art. 5. - Il comma 2 e' integrato dal testo di seguito riportato che
si colloca alla fine del comma stesso:
  per   le   tipologie   liquoroso   tali   rese   sono   al    netto
dell'alcolizzazione  che puo' essere effettuata solo con alcol vinico
o con aggiunta di acquavite di vino.
 Art. 6. - Il testo dell'articolo e' integrato dalle seguenti  parole
che si collocano alla fine dell'articolo stesso:
  liquoroso: 15% vol.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 24 marzo 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi
97A2606