Art. 2.
                       Disposizoni applicabili
 1. Per quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente  atto  si
applicano, alle testate ed alle emittenti interessate agli eventi dei
comuni   di   Arnad,   Issime,  La  Salle,  Valsavarenche,  tutte  le
disposizioni  del  regolamento  26  febbraio  1997  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1997.
 2.  Il termine per l'invio del codice di autoregolamentazione di cui
all'art. 7, comma 4, del regolamento 26 febbraio 1997 e'  fissato  al
17 aprile 1997.
 3.  Il  termine 11 aprile 1997 indicato nel comma 2 dell'art. 19 del
regolamento 26 febbraio 1997 e' sostituito con il  termine  8  maggio
1997.
 4.  La  data  dell'eventuale  secondo  turno  di  votazione indicata
nell'art.  17 del regolamento 26 febbraio 1997 si intende  sostituita
con quella del giorno 8 giugno 1997.