IL MINISTRO DEL TESORO
 Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  effettuare  operazioni   di   indebitamento,   anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
 Visto  l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si
e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e'
determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di  emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il
foro  competente  e la legge applicabile nelle controversie derivanti
dall'indebitamento;
 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione  del
bilancio  di  previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1997, ed
in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si  e'  stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
 Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  20
marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;
 Visto  il  decreto  legge  19 settembre 1986, n. 556, convertito con
modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche
al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito  degli  interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
 Visto  il  decreto-legge  9  settembre  1992, n. 372, convertito con
modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429,  concernente,  fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
 Visto  il  trattato  istitutivo  della  Comunita' economica europea,
ratificato  con  legge  14  ottobre  1957,  n.  1203,  come   risulta
modificato  dal  trattato sull'Unione europea, ratificato con legge 3
novembre 1992, n. 454;
 Visto il regolamento  del  Consiglio  della  Comunita'  europea,  n.
3320/94  del  22  dicembre  1994,  con  il quale e' stata definita la
composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;
 Visto in particolare l'art. 109 G del  suddetto  trattato  il  quale
stabilisce  che  la  composizione  valutaria del paniere deIl'ECU non
sara'  modificata,  e  che  all'avvio  della  terza   fase   per   la
realizzazione  dell'Unione  economica  e monetaria il valore dell'ECU
sara'  fissato  irrevocabilmente  conformemente   alle   disposizioni
dell'art. 109 L, paragrafo 4;
 Visto  l'art.  109 J paragrafo 4 del trattato suddetto, che fissa la
data di avvio della terza fase;
 Visto altresi' l'art. 109 L paragrafo 4  del  medesimo  trattato  il
quale  prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio,
deliberando  all'unanimita'  degli  Stati  membri  senza  deroga,  la
facolta'  di  adottare  i tassi di conversione ai quali le rispettive
monete sono irrevocabilmente vincolate e  il  tasso  irrevocabilmente
fissato  al  quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sara'
quindi valuta a pieno diritto;
 Viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e
16  dicembre  1995  che  hanno  fissato la denominazione della moneta
unica in EURO ed il rapporto di conversione di uno a uno tra  ECU  ed
EURO, da recepirsi con apposito regolamento;
 Attesa  l'opportunita' di reperire sui mercati internazionali, fondi
denominati  in  EURO,  in  previsione  dell'avvio  della  terza  fase
dell'Unione    europea,   mediante   l'emissione   di   un   prestito
obbligazionario denominato in EURO per l'ammontare di  1.000  milioni
di EURO, della durata di sette anni, a tasso fisso;
 Considerato  che  l'offerta della SBC Warburg e della Banque Paribas
in qualita' di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, e'
risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini  di  riduzione
dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  sui
mercati  internazionali  di  titoli  del  Tesoro,  alle condizioni di
seguito descritte:
  importo: 1.000 milioni di EURO;
  durata: sette anni;
  prezzo: 99,25%;
  tasso di interesse annuo: 6%, pagabile posticipatamente  a  partire
dal 2 aprile 1998;
  commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 0.30%;
  decorrenza: 2 aprile 1997;
  scadenza: 2 aprile 2004;
  nello ricavo: 989.500.000 EURO.
 Ai  fini  della presente emissione il pagamento degli importi dovuti
dal Tesoro o ad esso dovuti, saranno regolati in ECU  fino  all'avvio
della  terza  fase  dell'Unione  moneteria:  da  tale  data  tutti  i
pagamenti dovuti dal Tesoro o ad  esso  dovuti  saranno  regolati  in
EURO, applicando il tasso di conversione di un ECU per un EURO.