IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi; Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454; Visto il regolamento del Consiglio della Comunita' europea, n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale e' stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri; Visto in particolare l'art. 109 G del suddetto trattato il quale stabilisce che la composizione valutaria del paniere deIl'ECU non sara' modificata, e che all'avvio della terza fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria il valore dell'ECU sara' fissato irrevocabilmente conformemente alle disposizioni dell'art. 109 L, paragrafo 4; Visto l'art. 109 J paragrafo 4 del trattato suddetto, che fissa la data di avvio della terza fase; Visto altresi' l'art. 109 L paragrafo 4 del medesimo trattato il quale prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga, la facolta' di adottare i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sara' quindi valuta a pieno diritto; Viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 che hanno fissato la denominazione della moneta unica in EURO ed il rapporto di conversione di uno a uno tra ECU ed EURO, da recepirsi con apposito regolamento; Attesa l'opportunita' di reperire sui mercati internazionali, fondi denominati in EURO, in previsione dell'avvio della terza fase dell'Unione europea, mediante l'emissione di un prestito obbligazionario denominato in EURO per l'ammontare di 1.000 milioni di EURO, della durata di sette anni, a tasso fisso; Considerato che l'offerta della SBC Warburg e della Banque Paribas in qualita' di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte: importo: 1.000 milioni di EURO; durata: sette anni; prezzo: 99,25%; tasso di interesse annuo: 6%, pagabile posticipatamente a partire dal 2 aprile 1998; commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 0.30%; decorrenza: 2 aprile 1997; scadenza: 2 aprile 2004; nello ricavo: 989.500.000 EURO. Ai fini della presente emissione il pagamento degli importi dovuti dal Tesoro o ad esso dovuti, saranno regolati in ECU fino all'avvio della terza fase dell'Unione moneteria: da tale data tutti i pagamenti dovuti dal Tesoro o ad esso dovuti saranno regolati in EURO, applicando il tasso di conversione di un ECU per un EURO.