Art. 4.
 I  titoli  rappresentativi  del  prestito costituiscono obbligazioni
dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana;  essi
si  pongono  e  si  porranno  nello  stesso  grado di qualsiasi altro
prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.
 La Repubblica italiana non accordera' ne' ipoteca, ne' pegni o altre
garanzie  reali  o  privilegi,  a  fronte  di  debiti  esteri   della
Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita
al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.
 I  sottoscrittori  del  prestito  ed  i titolari dei relativi titoli
avranno facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo  del
capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:
  a)  la  Repubblica  italiana  sia  inadempiente  nel  pagamento del
capitale  o  degli  interessi  dovuti  in   relazione   al   prestito
obbligazionario,  e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre
trenta giorni;
  b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione  di  uno
qualsiasi  degli  obblighi  previsti  dai  termini  e  condizioni del
prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni
da  quello  in  cui  la  Repubblica  italiana  abbia  avuto   notizia
dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;
  c)  la  Repubblica  italiana  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito  estero  sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
 Ai fini dell'emissione prevista dal  presente  decreto,  per  debito
estero  si  intende  ogni  debito  della Repubblica italiana, o dalla
stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta
del creditore in una valuta estera.