Art. 5. Il versamento dell'importo sottoscritto avverra', al netto della provvigione, cui al precedente art. 1, il 2 aprile 1997. Ai sensi del medesimo art. 1, il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sara' determinato sulla base della quotazione lira/ECU di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verra' versato sul capitolo 5100, art. 2, capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Il prestito verra' rimborsato, alla pari, il 2 aprile 2004. Il Tesoro si riserva la facolta' di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.