Art. 5.
 Il  versamento  dell'importo  sottoscritto  avverra', al netto della
provvigione, cui al precedente art. 1, il 2 aprile 1997.
 Ai sensi del medesimo art. 1, il corrispettivo in lire italiane  del
suddetto  importo,  sara'  determinato  sulla  base  della quotazione
lira/ECU di  due  giorni  lavorativi  precedenti  la  suddetta  data,
rilevata  dalla  Banca d'Italia con le modalita' indicate dalla legge
12 agosto  1993,  n.  312;  tale  corrispettivo  verra'  versato  sul
capitolo  5100, art. 2, capo X dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio statale.
 Il prestito verra' rimborsato, alla pari, il 2 aprile 2004.
 Il Tesoro si riserva la facolta'  di  procedere  al  riacquisto  dei
titoli sul mercato.