Art. 7.
 Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il
Tesoro  stipulera'  un  accordo con una o piu' banche internazionali.
Le banche incaricate di tale servizio riceveranno  i  relativi  fondi
dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate
dal Tesoro.
 I  rapporti  tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito
incaricate,  conseguenti  al   servizio   finanziario   inerente   al
finanziamento, saranno regolati con separato decreto.