Art. 8.
 I  titoli  di  cui  al presente decreto saranno regolati dalla legge
dello Stato italiano.
 Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli  di  cui
al   presente  decreto,  i  giudici  italiani  avranno  giurisdizione
esclusiva.
 Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti  dal  diritto
italiano,  per  il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli
possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.