Art. 9.
 Successivamente  all'emissione  del  prestito,  e  sempre al fine di
conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento,  anche
in  considerazione  delle  variazioni  di  tasso di cambio, il Tesoro
potra' provvedere alla ristrutturazione del prestito  e  a  tal  fine
stipulare, con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o
estere,  un  accordo per effetto del quale sostituira', in tutto o in
parte, secondo gli usi internazionali che  regolano  i  contratti  di
"swap",  i  pagamenti  in  EURO  a  tasso fisso, in pagamenti a tasso
variabile, anche con differenti scadenze, nonche' in  valute  diverse
da quella originaria.
 Le   somme   dovute   dal   Tesoro  alla  controparte,  per  effetto
dell'operazione di cui al precedente comma, saranno  versate  tramite
la  Banca  d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate
dal Tesoro stesso.  I rapporti tra il Tesoro e la Banca  d'Italia,  o
le  aziende  di  credito  incaricate,  per  le operazioni conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.