Art. 5.
 Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta'
di   medicina  e  chirurgia  e  quelle  del  S.S.N.  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del   decreto
legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla  tabella
A  e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.