Art. 5.
 Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta'
di  medicina  e  chirurgia  e quelle del Servizio sanitario nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma  2,  del
decreto   legislativo   n.   502/1992,   ed   il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla tabella A e quello dirigente del  Servizio  sanitario  nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.