Art. 7.
 I   laureati   in   medicina  e  chirurgia  utilmente  collocati  in
graduatoria di merito per l'accesso alle scuole  di  specializzazione
possono  essere  iscritti  alle  scuole  stesse purche' conseguano il
titolo di abilitazione all'esercizio  professionale  entro  la  prima
sessione  utile  successiva  all'effettivo  inizio dei singoli corsi.
Durante  tale  periodo   i   predetti   specializzandi   acquisiscono
conoscenze  teoriche  e  le prime nozioni pratiche nell'ambito di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.