Art. 11. 1. I comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2449 del 15 giugno 1996 sono integrati dai seguenti: provincia di Lucca: Molazzana, Vagli di Sotto, Minucciano; provincia di Massa Carrara: Zeri. 2. L'ultimo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2463 del 1 ottobre 1996 ed il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2496 del 7 dicembre 1996 sono soppressi. 3. I termini per la consegna dei lavori e per la loro esecuzione fissati dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 decorrono dalla data della presa d'atto del piano rimodulato. 4. Agli interventi di cui al piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 si applica anche la deroga al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2. 5. All'art. 3, primo comma, dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 si aggiunge: "Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale". 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2453 del 5 agosto 1996 e' ridotta di lire 1.400 milioni. 7. Il primo comma dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 e' cosi' sostituito: "Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli comunque disposti dagli enti locali in vigenza dei centri operativi misti nella prima fase dell'emergenza, al fine di eliminare rischi o ridurre situazioni di pericolo, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e' assegnata complessivamente la somma di lire tre miliardi ai prefetti di Lucca e Massa Carrara".