Art. 11.
 1.  I  comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2449 del
15 giugno 1996 sono  integrati  dai  seguenti:  provincia  di  Lucca:
Molazzana,  Vagli  di  Sotto, Minucciano; provincia di Massa Carrara:
Zeri.
 2. L'ultimo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2463 del  1  ottobre
1996  ed il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2496 del 7 dicembre
1996 sono soppressi.
 3. I termini per la consegna dei lavori e  per  la  loro  esecuzione
fissati  dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno
1996 decorrono dalla data della presa d'atto del piano rimodulato.
 4.  Agli  interventi  di  cui  al   piano   previsto   dall'art.   3
dell'ordinanza  n. 2449 del 25 giugno 1996 si applica anche la deroga
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
 5. All'art. 3, primo comma, dell'ordinanza n.  2449  del  25  giugno
1996 si aggiunge: "Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con
le  procedure  di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di
emergenza finanziati a carico del bilancio regionale".
 6. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1  dell'ordinanza  n.
2453 del 5 agosto 1996 e' ridotta di lire 1.400 milioni.
 7.  Il primo comma dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno
1996 e' cosi' sostituito: "Per gli interventi necessari ad assicurare
i primi soccorsi, compresi quelli comunque disposti dagli enti locali
in  vigenza   dei   centri   operativi   misti   nella   prima   fase
dell'emergenza,  al  fine di eliminare rischi o ridurre situazioni di
pericolo,  nonche'  per  il  rimborso  degli  oneri  sostenuti  dalle
organizzazioni di volontariato e' assegnata complessivamente la somma
di lire tre miliardi ai prefetti di Lucca e Massa Carrara".