Art. 13.
 1.  Per il personale delle aziende distrutte dall'evento alluvionale
del 19 giugno 1996, non rientrante nel campo  di  applicazione  degli
interventi ordinari di cassa integrazione, e' corrisposta, nel limite
massimo  di  tre unita', per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1997, una
indennita'  pari  al  trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
 2.  Le  indennita'  di  cui  al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori dei lavori
e l'onere, valutato in  lire  35  milioni,  e'  posto  a  carico  del
capitolo   7615  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.