Art. 13. 1. Per il personale delle aziende distrutte dall'evento alluvionale del 19 giugno 1996, non rientrante nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, e' corrisposta, nel limite massimo di tre unita', per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1997, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. 2. Le indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori dei lavori e l'onere, valutato in lire 35 milioni, e' posto a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.