Art. 14.
 1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza  e delle precedenti n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2453 del
5 agosto 1996, n. 2463 del 1 ottobre 1996 e n. 2496  del  7  dicembre
1996  e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze
o contenzioso, a qualsiasi  titolo  insorgente,  sono  a  carico  dei
bilanci degli enti attuatori.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 4 aprile 1997
                                              Il Ministro: Napolitano