Art. 14. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e delle precedenti n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2453 del 5 agosto 1996, n. 2463 del 1 ottobre 1996 e n. 2496 del 7 dicembre 1996 e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 1997 Il Ministro: Napolitano