Art. 3.
 1. Il commissario delegato entro trenta giorni dalla data
 di  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e  di
prima  sistemazione  idrogeologica sulla base dei principali dissesti
verificatisi a seguito degli eventi meteorici del novembre 1996.  Nel
piano  sono,  altresi',  individuati  gli  enti attuatori dei singoli
interventi e, previa ulteriore verifica,  le  occorrenze  finanziarie
necessarie  per  ciascun  intervento  prioritario  nei  limiti  delle
disponibilita' di cui  al  comma  3  dell'art.    2.  Possono  essere
ricompresi  nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente
ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a  carico  del
bilancio regionale.
 2.  Il  piano  deve  tener  conto  anche  degli  interventi di somma
urgenza, di pronto  intervento  e  d'emergenza  gia'  attivati  o  da
attivare,  a  cura  delle  amministrazioni  competenti  a seguito del
verificarsi degli eventi di cui trattasi.
 3. Il piano comprende, altresi', l'avvio  di  attivita'  progettuali
finalizzate   al   riassetto  idrogeologico  complessivo  delle  aree
danneggiate.
 4. I progetti del piano di cui al comma 3 comprendono anche le opere
necessarie a prevenire  il  ripetersi  dei  rischi  e  danni  per  le
popolazioni  e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi.
 5. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento  della  protezione
civile per la relativa presa d'atto.
 6.  In  coneguenza  di  ulteriori  accertamenti il piano puo' essere
rimodulato e sara' trasmesso al Dipartimento della protezione  civile
per la relativa presa d'atto.
 7.  L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi,
previsti nel piano di cui al presente articolo deve intervenire entro
 dieci giorni dalla presa d'atto  da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile.
 8.  I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1
devono  essere  redatti  entro  cinquanta   giorni   dall'affidamento
dell'incarico.    Gli  incarichi  di  progettazione esecutiva possono
essere affidati a liberi professionisti di qualificata esperienza nel
settore.
 9. L'esame dei progetti, che deve  intervenire  entro  dieci  giorni
dall'inoltro  dei  medesimi  da  parte dei progettisti, e' affettuato
mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma
59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri  ivi  previsti
anche   riguardo   l'acquisizione   di  autorizzazioni  ambientali  e
paesaggistico territoriali. Alla conferenza  sono  invitati  tutti  i
soggetti  abilitati  ad  esprimere  pareri,  nulla  osta  e visti sul
progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato,  i  lavori
possano  essere  immediatamente  appaltati. In caso di assenza di uno
dei soggetti invitati, il parere si intende  reso  favorevolmente  in
modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso positivamente anche
a maggioranza in deroga alle norme vigenti.
 10.  Il  termine per la consegna dei lavori resta fissato in novanta
giorni dalla presa d'atto del piano  o  della  sua  rimodulazione  da
parte del Dipartimento della protezione civile e tutti gli interventi
devono essere completati entro dodici mesi dalla stessa data.