Art. 6.
 1.  Gli  automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i
macchinari destinati alla realizzazione delle opere di  cui  all'art.
3  della  presente  ordinanza  possono  circolare,  sulle  strade  ed
autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in
cui  detto  trasporto  e'  normalmente   interdetto   dalle   vigenti
disposizioni,    su   specifica   autorizzazione   della   competente
prefettura.