Art. 7.
 1.   Per  l'assistenza  ai  nuclei  familiari  evacuati  da  alloggi
distrutti o dichiarati inagibili, e' assegnato un contributo fino  ad
un  massimo  di  lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto
anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili.
 2. Per l'autonoma sistemazione di  ogni  nucleo  familiare  evacuato
dall'alloggio  distrutto  o  dichiarato  inagibile,  e'  assegnato un
contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.
 3. All'assegnazione  dei  contributi  di  cui  ai  commi  precedenti
provvede  il  commissario  delegato  avvalendosi  dei  comuni  in cui
risiedono i nuclei familiari interessati.
 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  erogati  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei
sindaci.
 5. All'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 80  milioni,  si
provvede  con  le  disponibilita' di cui al capitolo 7615, rubrica 6,
dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri.