Art. 3.
 
 Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4,  secondo  comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il  collocamento  della sesta tranche dei certificati, per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art.  1
del  presente  decreto;  tale  tranche sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
quinta tranche e verra' assegnata con  le  modalita'  indicate  negli
articoli  12  e  13  del  citato  decreto del 6 marzo 1997, in quanto
applicabili.
 Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare
inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17  del  giorno
10 aprile 1997.
 Le  offerte  non  pervenute  entro  il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
 L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno   "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
cinque aste dei CTZ (CTZ-24), ivi compresa quella di cui  all'art.  1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi  operatori  ammessi  a   partecipare   al   collocamento
supplementare.