Art. 2.
 Nel  deliberare  in  merito  alla  perdita  dei  necessari  mezzi di
sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che  delle
tabelle  di  cui  al  precedente  art.  1,  anche  di  particolari ed
obiettive situazioni presenti nel nucleo familiare dell'arruolato:
 a) la presenza di congiunti conviventi affetti da  gravi  infermita'
per le quali sono necessarie costose cure mediche;
 b)  situazioni  debitorie  connesse  alla  ricostruzione  di beni di
vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali;
 c) precarie esigenze familiari  derivanti  da  abbandono  del  tetto
coniugale da parte di uno dei genitori.