Art. 2. Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle tabelle di cui al precedente art. 1, anche di particolari ed obiettive situazioni presenti nel nucleo familiare dell'arruolato: a) la presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche; b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali; c) precarie esigenze familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.