Art. 2.
 
  Il fabbricante del dispositivo  dovra'  fornire  all'acquirente  il
manuale  per  l'addestramento  e  per la manutenzione come prescritto
dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.
  Il predetto dispositivo e'  soggetto  alle  verifiche  e  controlli
previsti  dalle  regole  5  e  48.4  del  cap.  III della convenzione
sopracitata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 27 marzo 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro