Art. 2. Il fabbricante del dispositivo dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata. Il predetto dispositivo e' soggetto alle verifiche e controlli previsti dalle regole 5 e 48.4 del cap. III della convenzione sopracitata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1997 Il comandante generale: Ferraro