IL GOVERNATORE Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Viste le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Ravvisata la necessita' di modificare le menzionate disposizioni avendo riguardo, in particolare, alla creazione di fondi distinti, costituenti patrimoni separati, per la garanzia dei suddetti contratti e per la garanzia della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati nei mercati regolamentati; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997, adottato d'intesa con la Consob, che ha introdotto la possibilita' per gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione di rappresentare indirettamente altri operatori abilitati all'esercizio dei servizi di investimento; Considerata l'opportunita' di assicurare in via transitoria la continuita' del sistema di garanzia dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati nei mercati regolamentati ivi stipulati e destinati a essere liquidati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; E m a n a: le seguenti modifiche al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia: Art. 1. 1. All'art. 1, comma 2, delle disposizioni le lettere da b) a g) sono sostituite dalle seguenti: b) assicurare il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari regolati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione; c) assicurare il buon fine dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati ed ivi stipulati, destinati a essere liquidati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione; d) gestire le attivita' connesse, strumentali o funzionali alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c). 2. L'art. 1, comma 3, delle disposizioni e' abrogato.