IL GOVERNATORE
 
  Visto  l'art.  52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415;
  Viste le disposizioni della Consob e della Banca  d'Italia  del  16
marzo   1992,   concernenti   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Ravvisata  la  necessita'  di modificare le menzionate disposizioni
avendo riguardo, in particolare, alla creazione  di  fondi  distinti,
costituenti   patrimoni   separati,  per  la  garanzia  dei  suddetti
contratti e per  la  garanzia  della  liquidazione  delle  operazioni
aventi   a   oggetto  azioni,  obbligazioni  convertibili  e  warrant
negoziati nei mercati regolamentati;
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia  del  9
aprile  1997,  adottato  d'intesa con la Consob, che ha introdotto la
possibilita' per gli aderenti  al  servizio  di  compensazione  e  di
liquidazione   di   rappresentare   indirettamente   altri  operatori
abilitati all'esercizio dei servizi di investimento;
  Considerata l'opportunita' di  assicurare  in  via  transitoria  la
continuita'  del  sistema  di garanzia dei contratti aventi a oggetto
azioni, obbligazioni convertibili e  warrant  negoziati  nei  mercati
regolamentati  ivi  stipulati  e destinati a essere liquidati a mezzo
del servizio di compensazione e di liquidazione;
  D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
 
                             E m a n a:
 
le  seguenti  modifiche  al  testo  delle  disposizioni   concernenti
   l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di
   compensazione e garanzia:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  1,  comma 2, delle disposizioni le lettere da b) a g)
sono sostituite dalle seguenti:
   b)  assicurare  il  buon  fine   della   compensazione   e   della
liquidazione  dei  contratti  aventi  a  oggetto strumenti finanziari
regolati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione;
   c)  assicurare  il  buon  fine  dei  contratti  aventi  a  oggetto
strumenti  finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati  ed ivi
stipulati, destinati a essere  liquidati  a  mezzo  del  servizio  di
compensazione e di liquidazione;
   d)  gestire  le  attivita' connesse, strumentali o funzionali alla
realizzazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c).
  2. L'art. 1, comma 3, delle disposizioni e' abrogato.