Art. 2. 1. L'art. 16 delle disposizioni e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Attivita' della Cassa e separatezza dei fondi). - 1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) la Cassa amministra e utilizza il Fondo a garanzia della liquidazione a contante di cui all'art. 17 e, in caso di insufficienza dello stesso, le disponibilita' integrative costituite dalle banche, facendo pervenire al servizio di compensazione e di liquidazione i mezzi di pagamento e gli strumenti finanziari necessari al regolamento dei saldi finali degli aderenti. 2. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), la Cassa amministra e utilizza il Fondo di garanzia dei contratti di cui all'art. 25 e, in caso di insufficienza dello stesso, le disponibilita' integrative costituite dai partecipanti alle negoziazioni. 3. Ciascun Fondo costituisce patrimonio separato da quello dell'altro Fondo e da quello della Cassa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 4. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) la Cassa risponde esclusivamente nei limiti delle disponibilita' di ciascun Fondo. 5. Sui Fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori della Cassa o nell'interesse degli stessi. I Fondi non possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano la Cassa. 6. La Cassa deposita le attivita' di ciascun Fondo presso primarie banche in conti distinti intestati alla Cassa stessa e rubricati mediante indicazione del Fondo di cui fanno parte. Fra detti conti e fra questi e gli altri eventualmente intrattenuti dalla Cassa non operano la compensazione legale e giudiziale ne' puo' essere pattuita la compensazione convenzionale; le medesime disposizioni si applicano relativamente ai crediti a qualunque titolo vantati dal depositario nei confronti della Cassa. 7. I contratti di deposito stipulati dalla Cassa stessa devono contenere apposite espresse accettazioni delle disposizioni di cui al comma 6 da parte del depositario".