Art. 2.
 
  1. L'art. 16 delle disposizioni e' sostituito dal seguente:
  "Art.  16 (Attivita' della Cassa e separatezza dei fondi). - 1. Per
la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  b)
la Cassa amministra e utilizza il Fondo a garanzia della liquidazione
a  contante  di  cui  all'art.  17  e, in caso di insufficienza dello
stesso,  le  disponibilita'  integrative  costituite  dalle   banche,
facendo  pervenire  al  servizio di compensazione e di liquidazione i
mezzi  di  pagamento  e  gli  strumenti   finanziari   necessari   al
regolamento dei saldi finali degli aderenti.
  2.  Per  la  realizzazione dello scopo di cui all'art.  1, comma 2,
lett. c), la Cassa amministra e utilizza il  Fondo  di  garanzia  dei
contratti  di  cui  all'art.  25  e,  in  caso di insufficienza dello
stesso, le disponibilita'  integrative  costituite  dai  partecipanti
alle negoziazioni.
  3.   Ciascun   Fondo  costituisce  patrimonio  separato  da  quello
dell'altro Fondo e da quello della  Cassa,  ai  sensi  dell'art.  52,
comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.  415.
  4.  Per  la  realizzazione degli scopi di cui all'art.  1, comma 2,
lettere b) e c) la Cassa risponde  esclusivamente  nei  limiti  delle
disponibilita' di ciascun Fondo.
  5.  Sui Fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei
creditori della Cassa o nell'interesse  degli  stessi.  I  Fondi  non
possono  essere  coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano
la Cassa.
  6. La Cassa deposita le attivita' di ciascun Fondo presso  primarie
banche  in  conti  distinti  intestati  alla Cassa stessa e rubricati
mediante indicazione del Fondo di cui fanno parte. Fra detti conti  e
fra  questi  e  gli  altri eventualmente intrattenuti dalla Cassa non
operano la compensazione legale e giudiziale ne' puo' essere pattuita
la compensazione convenzionale; le medesime disposizioni si applicano
relativamente ai crediti a qualunque titolo vantati  dal  depositario
nei confronti della Cassa.
  7.  I  contratti  di  deposito  stipulati dalla Cassa stessa devono
contenere apposite espresse accettazioni delle disposizioni di cui al
comma 6 da parte del depositario".