Art. 3. 1. La Sezione 2 del Capo III (articoli da 17 a 24 ) delle disposizioni e' abrogata. 2. La Sezione 3 del Capo III (articoli da 25 a 35) delle disposizioni e' sostituita dalle seguenti disposizioni: "Sezione II GARANZIA DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E WARRANT NEGOZIATI IN BORSA (LIQUIDAZIONE A CONTANTE). Art. 17 (Fondo di garanzia della liquidazione a contante). - 1. Il Fondo di garanzia della liquidazione a contante e' destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa, fatta eccezione per i contratti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del regolamento Consob approvato con delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob e per i contratti di riporto accesi nella liquidazione a contante nella quale si verifica l'inadempienza. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' costituito da versamenti (margini) effettuati da tutti gli operatori, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipano al servizio di compensazione e di liquidazione e che presentano al servizio stesso saldi aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa (aderenti). 3. Sul Fondo non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori degli aderenti, o nell'interesse degli stessi. 4. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare alla Cassa un margine proporzionale la cui misura e' stabilita dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Il versamento dello stesso avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa. 5. In caso di perdita della qualita' di aderente che non sia determinata dalla dichiarazione di insolvenza da parte del Consiglio di Borsa i margini sono restituiti ai soggetti che li hanno versati, dedotte le quote eventualmente utilizzate per gli interventi della Cassa. Tale restituzione avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa. Art. 18 (Intervento della Cassa in caso di inadempienza nella liquidazione). - 1. In caso di inadempienza di un aderente agli obblighi di copertura dei propri saldi finali debitori, la Cassa fa pervenire al servizio di compensazione e di liquidazione, in luogo dell'inadempiente, i mezzi di pagamento e gli strumenti finanziari necessari alla copertura dei saldi stessi determinati su base multilaterale. 2. Per effetto dell'intervento di cui al comma 1, salvo il caso di cui al comma 5, la Cassa, per conto degli aderenti: a) subentra automaticamente nella posizione contrattuale delle controparti dell'inadempiente nei contratti da questi stipulati e aventi scadenza nella liquidazione a contante nella quale si verifica l'inadempienza; b) subentra automaticamente nella posizione contrattuale dell'inadempiente nei contratti di riporto da questi accesi nella liquidazione a contante nella quale si verifica l'inadempienza e nei contratti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del regolamento Consob approvato con delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob; c) subentra automaticamente nelle obbligazioni e nei crediti dell'inadempiente conseguenti all'annullamento delle disposizioni e dei compensi da questi dati e ricevuti; d) acquisisce la titolarita' degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide risultanti eventualmente a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione a contante, imputandoli al Fondo stesso. 3. L'intervento della Cassa e' subordinato alla comunicazione ad essa dell'inadempienza dell'aderente da parte del gestore del servizio di compensazione e di liquidazione. Qualora l'importo dell'inadempienza sia superiore al margine versato dall'inadempiente, la Cassa ne da' immediata notizia al Consiglio di Borsa. 4. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il Fondo di cui all'art. 17 impiegando in primo luogo il margine versato dall'inadempiente e, in caso di insufficienza di questo, i margini versati dagli altri aderenti in proporzione alla quota percentuale del margine versato da ciascuno sul complessivo ammontare dei margini versati. Qualora il Fondo risulti complessivamente insufficiente, la Cassa chiede alle banche aderenti, ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi per un ammontare tale da consentire la integrale copertura dell'inadempienza, ripartendo l'onere fra detti soggetti in misura proporzionale alla quota percentuale del margine versato da ciascuna sul complessivo ammontare dei margini versati dalle banche. 5. Nel caso in cui la liquidazione a contante si chiuda per effetto di un intervento della Cassa di importo non superiore all'ammontare del margine versato dall'inadempiente, questi e' obbligato a reintegrare detto margine. In tal caso l'inadempiente e' altresi' obbligato a versare alla Cassa una somma aggiuntiva, a titolo di penale, pari allo 0,5% dell'intervento della Cassa e comunque non inferiore a lire 5 milioni. Detta somma concorre alla copertura delle spese sostenute dalla Cassa per l'amministrazione e l'utilizzo del Fondo. Art. 19 (Esclusione dalla garanzia). - 1. A seguito della chiusura della liquidazione a contante per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare del margine versato dall'inadempiente, la Cassa stessa, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Consiglio di Borsa, provvede, per conto degli aderenti e a valere sul Fondo, agli incassi e ai pagamenti, nonche' alla consegna e al ritiro degli strumenti finanziari nei confronti delle controparti dell'inadempiente medesimo, conseguenti all'esclusione dalla garanzia: a) delle disposizioni e dei compensi dati e ricevuti dall'inadempiente; b) dei contratti di riporto accesi nella liquidazione a contante in cui si e' verificata l'inadempienza; c) dei contratti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del regolamento Consob approvato con delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Cassa impiega in primo luogo le eventuali disponibilita' risultanti a credito dell'inadempiente e, qualora esse risultassero insufficienti, i margini versati dagli altri aderenti in proporzione alla quota percentuale del margine versato da ciascuno sul complessivo ammontare deimargini versati. Qualora il Fondo risulti complessivamente insufficiente, la Cassa chiede alle banche aderenti, ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma 4. Art. 20 (Reintegrazione o ricostituzione dei margini). - 1. Nel caso in cui l'intervento della Cassa comporti l'utilizzo dei margini proporzionali versati dagli aderenti, detti margini vengono reintegrati ovvero ricostituiti il giorno successivo secondo le modalita' e i termini stabiliti dal regolamento della Cassa. Art. 21 (Ripartizione provvisoria delle perdite). - 1. Dopo la chiusura della liquidazione a contante per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare del margine versato dall'inadempiente, la Cassa provvede sollecitamente al calcolo dell'esborso del Fondo. Tale esborso e' determinato in via provvisoria dalla Cassa in misura pari alle somme impiegate per la chiusura della liquidazione e per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'esclusione dalla garanzia di cui all'art. 19. Da tale somma viene dedotto il margine versato dall'inadempiente, le somme incassate e il controvalore all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei warrant eventualmente risultanti a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione a contante nonche' le somme incassate e il controvalore all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei warrant ricevuti conseguenti all'esclusione dalla garanzia di cui all'art. 19. 2. L'esborso provvisorio del Fondo e' posto a carico di tutti gli aderenti, a esclusione della Banca d'Italia, in misura proporzionale alla media della somma dei saldi bilaterali in titoli, valutati ai prezzi ufficiali di ciascuna giornata di contrattazione, presentati nei trenta giorni precedenti la liquidazione in cui si e' verificato l'intervento della Cassa. 3. Conseguentemente la Cassa riscuote dagli aderenti, ad esclusione della Banca d'Italia, la quota di esborso di pertinenza di ciascuno, dedotto il margine proporzionale utilizzato e l'eventuale margine integrativo versato ovvero restituisce agli aderenti la differenza tra i margini proporzionali utilizzati e i margini integrativi eventualmente versati e la quota di esborso di loro pertinenza. Art. 22 (Ripartizione definitiva delle perdite). - 1. Successivamente alla chiusura delle procedure di liquidazione dell'insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, la Cassa quantifica l'esborso definitivo del Fondo, calcola la quota di esborso di ciascun aderente, ad esclusione della Banca d'Italia, e procede conseguentemente agli incassi o ai pagamenti delle differenze a debito o a credito. Art. 23 (Recupero delle perdite). - 1. Nell'interesse degli aderenti che hanno partecipato alle perdite, la Cassa promuove: a) nei confronti dell'inadempiente, le opportune azioni di recupero dell'esborso sostenuto nonche' delle spese e dei danni subiti; b) nei confronti degli aderenti che non hanno provveduto all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 19, comma 1, e all'art. 20, le opportune azioni di restituzione e di recupero delle spese e dei danni subiti. 2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1, sono versate a tutti gli aderenti che hanno sopportato le relative perdite, nella medesima proporzione in cui le stesse sono state ripartite, dedotte le spese sostenute. Art. 24 (Inadempimento degli obblighi verso la Cassa). - 1. Qualora uno dei soggetti aderenti non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi verso la Cassa previsti dalla presente sezione, la Cassa medesima ne da' tempestivamente notizia alla Consob, alla Banca d'Italia e al Consiglio di Borsa per i provvedimenti di rispettiva competenza. Sezione III GARANZIA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E WARRANT NEGOZIATI IN BORSA E IVI STIPULATI Art. 25 (Fondo di garanzia dei contratti). - 1. Il Fondo di garanzia dei contratti e' destinato esclusivamente a garantire il buon fine dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in borsa, ivi stipulati e destinati a essere liquidati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione in caso di accertata insolvenza di uno dei partecipanti alle negoziazioni. Sono esclusi dalla garanzia i contratti liquidati per effetto dell'intervento della Cassa di cui all'art. 18. Il Fondo e' costituito dai versamenti (margini) effettuati dai partecipanti alle negoziazioni. 2. Sul Fondo non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori dei partecipanti alle negoziazioni o nel loro interesse. 3. Per assicurare il buon fine dei contratti di cui al comma 1, i partecipanti alle negoziazioni sono tenuti a versare alla Cassa un margine nella misura stabilita dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob. Il versamento di tale margine avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dal regolamento della Cassa. 4. In caso di perdita della qualita' di partecipante alle negoziazioni, che non sia determinata dalla dichiarazione di insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, il margine di cui al comma 3 e' restituito al soggetto che lo ha versato dedotte le quote eventualmente utilizzate per gli interventi della Cassa. Tale restituzione avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa. 5. Nel caso in cui l'intervento della Cassa comporti l'utilizzo dei margini versati dai partecipanti alle negoziazioni, detti margini vengono ricostituiti il giorno successivo, secondo le modalita' e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa e approvati dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob. Art. 26 (Intervento della Cassa a garanzia del buon fine dei contratti). - 1. La Cassa, dopo la chiusura delle procedure di insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, interviene a favore dei partecipanti alle negoziazioni controparti dell'insolvente corrispondendo l'importo dei relativi certificati di credito rilasciati a loro favore dal Consiglio di Borsa. 2. Nel caso in cui l'intervento della Cassa sia di importo complessivo inferiore al margine versato dall'insolvente, detto margine e' messo a disposizione dell'insolvente stesso dedotte le somme utilizzate per l'intervento. 3. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il Fondo impiegando in primo luogo il margine versato dall'insolvente e, in caso di insufficienza di questo, i margini versati dagli altri partecipanti alle negoziazioni in misura proporzionale alla quota percentuale del margine versato da ciascuno sul complessivo ammontare del Fondo. Qualora tali margini risultassero complessivamente insufficienti, la Cassa provvede a richiedere ai partecipanti alle negoziazioni, diversi dall'insolvente, una quota di contribuzione determinata per ciascuno di essi in misura proporzionale alla media giornaliera dei contratti conclusi negli ultimi due mesi, a partire dal giorno in cui si e' verificata l'insolvenza e per un ammontare tale da consentire l'integrale corresponsione degli importi dei certificati di credito. 4. La Cassa provvede a calcolare l'esborso del Fondo che e' pari ai pagamenti di cui al comma 1, dedotto il margine versato dall'insolvente. L'esborso del Fondo e' posto a carico dei partecipanti alle negoziazioni in misura proporzionale alla media giornaliera dei contratti conclusi negli ultimi due mesi, a partire dal giorno in cui si e' verificata l'insolvenza. Art. 27 (Recupero delle perdite). - 1. A seguito dell'intervento di cui all'art. 26, comma 1, la Cassa e' surrogata nei diritti della controparte dell'insolvente fino alla concorrenza del pagamento effettuato a suo favore con disponibilita' eccedenti l'ammontare del margine versato dall'insolvente medesimo. 2. Nell'interesse dei soggetti che hanno partecipato alla ripartizione delle perdite, la Cassa procede nei confronti dell'insolvente alle opportune operazioni di recupero dell'esborso sostenuto nonche' delle spese e dei danni subiti. 3. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 2 sono versate ai partecipanti alle negoziazioni, che hanno sopportato le relative perdite, nella misura percentuale determinata ai sensi dell'art. 26, comma 4, dedotte le spese sostenute. Art. 28 (Inadempimento degli obblighi verso la Cassa). - 1. Qualora uno dei partecipanti alle negoziazioni non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi verso la Cassa previsti dalla presente sezione, la Cassa medesima ne da' tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla Consob, al Consiglio di Borsa, per i provvedimenti di rispettiva competenza".