Art. 3.
 
  1.  La  Sezione  2  del  Capo  III  (articoli  da  17  a 24 ) delle
disposizioni e' abrogata.
  2. La  Sezione  3  del  Capo  III  (articoli  da  25  a  35)  delle
disposizioni e' sostituita dalle seguenti disposizioni:
 
                             "Sezione II
 
GARANZIA  DELLA  LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI,
   OBBLIGAZIONI   CONVERTIBILI   E   WARRANT   NEGOZIATI   IN   BORSA
   (LIQUIDAZIONE A CONTANTE).
 
  Art.  17 (Fondo di garanzia della liquidazione a contante). - 1. Il
Fondo  di  garanzia  della  liquidazione  a  contante  e'   destinato
esclusivamente  a  garantire il buon fine della compensazione e della
liquidazione dei contratti aventi  ad  oggetto  azioni,  obbligazioni
convertibili  e  warrant  negoziati  in  Borsa, fatta eccezione per i
contratti di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  c),  del  regolamento
Consob  approvato  con delibera n.  10358 del 10 dicembre 1996 aventi
scadenza superiore a cinque giorni o  prezzi  che  si  discostano  da
quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob e per i contratti
di  riporto  accesi  nella  liquidazione  a  contante  nella quale si
verifica l'inadempienza.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' costituito da versamenti (margini)
effettuati da tutti gli operatori, ad eccezione della Banca  d'Italia
che  partecipano al servizio di compensazione e di liquidazione e che
presentano  al  servizio  stesso  saldi  aventi  a  oggetto   azioni,
obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa (aderenti).
  3.  Sul Fondo non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti dei
creditori degli aderenti, o nell'interesse degli stessi.
  4. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare alla Cassa un
margine  proporzionale  la  cui  misura  e'  stabilita  dalla   Banca
d'Italia,  d'intesa con la Consob. Il versamento dello stesso avviene
secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  nel  regolamento  della
Cassa.
  5.  In  caso  di  perdita  della  qualita'  di aderente che non sia
determinata dalla dichiarazione di insolvenza da parte del  Consiglio
di  Borsa i margini sono restituiti ai soggetti che li hanno versati,
dedotte le quote eventualmente utilizzate per  gli  interventi  della
Cassa.  Tale  restituzione  avviene  secondo le modalita' e i termini
stabiliti nel regolamento della Cassa.
  Art. 18 (Intervento della  Cassa  in  caso  di  inadempienza  nella
liquidazione).  -  1.  In  caso  di  inadempienza di un aderente agli
obblighi di copertura dei propri saldi finali debitori, la  Cassa  fa
pervenire  al  servizio  di compensazione e di liquidazione, in luogo
dell'inadempiente, i mezzi di pagamento e  gli  strumenti  finanziari
necessari  alla  copertura  dei  saldi  stessi  determinati  su  base
multilaterale.
  2. Per effetto dell'intervento di cui al comma 1, salvo il caso  di
cui al comma 5, la Cassa, per conto degli aderenti:
   a)  subentra  automaticamente  nella  posizione contrattuale delle
controparti dell'inadempiente nei contratti  da  questi  stipulati  e
aventi scadenza nella liquidazione a contante nella quale si verifica
l'inadempienza;
   b)   subentra   automaticamente   nella   posizione   contrattuale
dell'inadempiente nei contratti di riporto  da  questi  accesi  nella
liquidazione  a contante nella quale si verifica l'inadempienza e nei
contratti di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  c),  del  regolamento
Consob  approvato  con  delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996 aventi
scadenza superiore a cinque giorni o  prezzi  che  si  discostano  da
quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob;
   c)  subentra  automaticamente  nelle  obbligazioni  e  nei crediti
dell'inadempiente conseguenti all'annullamento delle  disposizioni  e
dei compensi da questi dati e ricevuti;
   d)  acquisisce  la  titolarita' degli strumenti finanziari e delle
disponibilita'   liquide   risultanti   eventualmente    a    credito
dell'inadempiente  a  seguito  della  chiusura  della  liquidazione a
contante, imputandoli al Fondo stesso.
  3. L'intervento della Cassa e' subordinato  alla  comunicazione  ad
essa   dell'inadempienza  dell'aderente  da  parte  del  gestore  del
servizio  di  compensazione  e  di  liquidazione.  Qualora  l'importo
dell'inadempienza sia superiore al margine versato dall'inadempiente,
la Cassa ne da' immediata notizia al Consiglio di Borsa.
  4.  Per  la  realizzazione  di quanto previsto al comma 1, la Cassa
utilizza il Fondo di cui all'art. 17 impiegando  in  primo  luogo  il
margine  versato  dall'inadempiente  e,  in  caso di insufficienza di
questo, i margini versati dagli altri aderenti  in  proporzione  alla
quota  percentuale  del  margine  versato da ciascuno sul complessivo
ammontare   dei   margini   versati.   Qualora   il   Fondo   risulti
complessivamente insufficiente, la Cassa chiede alle banche aderenti,
ad   esclusione  della  Banca  d'Italia,  il  versamento  di  margini
integrativi  per  un  ammontare  tale  da  consentire  la   integrale
copertura dell'inadempienza, ripartendo l'onere fra detti soggetti in
misura  proporzionale  alla  quota percentuale del margine versato da
ciascuna sul complessivo ammontare dei margini versati dalle banche.
  5. Nel caso in cui la liquidazione a contante si chiuda per effetto
di un intervento della Cassa di importo non  superiore  all'ammontare
del   margine   versato  dall'inadempiente,  questi  e'  obbligato  a
reintegrare detto margine. In tal  caso  l'inadempiente  e'  altresi'
obbligato  a  versare  alla  Cassa  una somma aggiuntiva, a titolo di
penale, pari allo 0,5% dell'intervento della  Cassa  e  comunque  non
inferiore a lire 5 milioni. Detta somma concorre alla copertura delle
spese  sostenute  dalla  Cassa per l'amministrazione e l'utilizzo del
Fondo.
  Art. 19 (Esclusione dalla garanzia). - 1. A seguito della  chiusura
della  liquidazione  a  contante  per  effetto di un intervento della
Cassa  di  importo  superiore  all'ammontare  del   margine   versato
dall'inadempiente,  la  Cassa  stessa, sulla base delle comunicazioni
ricevute dal Consiglio di Borsa, provvede, per conto degli aderenti e
a valere sul  Fondo,  agli  incassi  e  ai  pagamenti,  nonche'  alla
consegna  e  al ritiro degli strumenti finanziari nei confronti delle
controparti dell'inadempiente  medesimo,  conseguenti  all'esclusione
dalla garanzia:
   a)   delle   disposizioni   e   dei   compensi   dati  e  ricevuti
dall'inadempiente;
   b) dei contratti di riporto accesi nella liquidazione  a  contante
in cui si e' verificata l'inadempienza;
   c)  dei  contratti  di  cui  all'art.  5, comma 1, lettera c), del
regolamento Consob approvato con delibera n.  10358 del  10  dicembre
1996  aventi  scadenza  superiore  a  cinque  giorni  o prezzi che si
discostano da quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob.
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Cassa impiega in primo
luogo   le   eventuali   disponibilita'    risultanti    a    credito
dell'inadempiente  e,  qualora  esse  risultassero  insufficienti,  i
margini versati  dagli  altri  aderenti  in  proporzione  alla  quota
percentuale del margine versato da ciascuno sul complessivo ammontare
deimargini   versati.   Qualora  il  Fondo  risulti  complessivamente
insufficiente, la Cassa chiede alle banche  aderenti,  ad  esclusione
della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi secondo le
modalita' di cui all'art. 18, comma 4.
  Art.  20  (Reintegrazione  o  ricostituzione dei margini). - 1. Nel
caso in cui l'intervento della Cassa comporti l'utilizzo dei  margini
proporzionali   versati   dagli   aderenti,   detti  margini  vengono
reintegrati ovvero  ricostituiti  il  giorno  successivo  secondo  le
modalita' e i termini stabiliti dal regolamento della Cassa.
  Art.  21  (Ripartizione  provvisoria delle perdite).   - 1. Dopo la
chiusura della liquidazione a contante per effetto di  un  intervento
della  Cassa  di  importo superiore all'ammontare del margine versato
dall'inadempiente,  la  Cassa  provvede  sollecitamente  al   calcolo
dell'esborso   del   Fondo.   Tale  esborso  e'  determinato  in  via
provvisoria dalla Cassa in misura pari alle somme  impiegate  per  la
chiusura  della  liquidazione  e per l'adempimento delle obbligazioni
conseguenti all'esclusione dalla garanzia di cui all'art. 19. Da tale
somma viene dedotto il margine versato  dall'inadempiente,  le  somme
incassate e il controvalore all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni,
delle   obbligazioni   convertibili   e   dei  warrant  eventualmente
risultanti a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della
liquidazione a contante nonche' le somme incassate e il  controvalore
all'ultimo   prezzo   ufficiale   delle  azioni,  delle  obbligazioni
convertibili e dei warrant ricevuti conseguenti all'esclusione  dalla
garanzia di cui all'art. 19.
  2.  L'esborso  provvisorio del Fondo e' posto a carico di tutti gli
aderenti, a esclusione della Banca d'Italia, in misura  proporzionale
alla  media  della  somma dei saldi bilaterali in titoli, valutati ai
prezzi ufficiali di ciascuna giornata di  contrattazione,  presentati
nei  trenta giorni precedenti la liquidazione in cui si e' verificato
l'intervento della Cassa.
  3. Conseguentemente la Cassa riscuote dagli aderenti, ad esclusione
della Banca d'Italia, la quota di esborso di pertinenza di  ciascuno,
dedotto  il  margine  proporzionale  utilizzato e l'eventuale margine
integrativo versato ovvero restituisce agli  aderenti  la  differenza
tra  i  margini  proporzionali  utilizzati  e  i  margini integrativi
eventualmente versati e la quota di esborso di loro pertinenza.
  Art.  22  (Ripartizione  definitiva   delle   perdite).      -   1.
Successivamente   alla   chiusura  delle  procedure  di  liquidazione
dell'insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, la Cassa  quantifica
l'esborso  definitivo  del  Fondo,  calcola  la  quota  di esborso di
ciascun aderente, ad  esclusione  della  Banca  d'Italia,  e  procede
conseguentemente  agli  incassi  o  ai  pagamenti  delle differenze a
debito o a credito.
  Art. 23 (Recupero  delle  perdite).  -  1.    Nell'interesse  degli
aderenti che hanno partecipato alle perdite, la Cassa promuove:
   a)   nei  confronti  dell'inadempiente,  le  opportune  azioni  di
recupero dell'esborso sostenuto  nonche'  delle  spese  e  dei  danni
subiti;
   b)   nei   confronti  degli  aderenti  che  non  hanno  provveduto
all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art.  19,  comma  1,  e
all'art.  20, le opportune azioni di restituzione e di recupero delle
spese e dei danni subiti.
  2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui  al  comma  1,
sono  versate  a  tutti gli aderenti che hanno sopportato le relative
perdite, nella medesima proporzione  in  cui  le  stesse  sono  state
ripartite, dedotte le spese sostenute.
  Art. 24 (Inadempimento degli obblighi verso la Cassa). - 1. Qualora
uno  dei  soggetti  aderenti non adempia, nei termini stabiliti, agli
obblighi verso la Cassa previsti dalla  presente  sezione,  la  Cassa
medesima  ne  da'  tempestivamente  notizia  alla  Consob, alla Banca
d'Italia e al Consiglio di Borsa per i  provvedimenti  di  rispettiva
competenza.
 
                             Sezione III
 
GARANZIA   DEI  CONTRATTI  AVENTI  AD  OGGETTO  AZIONI,  OBBLIGAZIONI
   CONVERTIBILI E WARRANT NEGOZIATI IN BORSA E IVI STIPULATI
 
  Art. 25 (Fondo di garanzia dei  contratti).  -  1.    Il  Fondo  di
garanzia  dei  contratti  e'  destinato esclusivamente a garantire il
buon  fine  dei  contratti  aventi  a  oggetto  azioni,  obbligazioni
convertibili  e warrant negoziati in borsa, ivi stipulati e destinati
a essere liquidati  a  mezzo  del  servizio  di  compensazione  e  di
liquidazione  in caso di accertata insolvenza di uno dei partecipanti
alle negoziazioni. Sono esclusi dalla garanzia i contratti  liquidati
per  effetto dell'intervento della Cassa di cui all'art. 18. Il Fondo
e' costituito dai versamenti (margini)  effettuati  dai  partecipanti
alle negoziazioni.
  2.  Sul Fondo non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti dei
creditori dei partecipanti alle negoziazioni o nel loro interesse.
  3. Per assicurare il buon fine dei contratti di cui al comma  1,  i
partecipanti  alle  negoziazioni  sono tenuti a versare alla Cassa un
margine nella misura stabilita dalla Banca d'Italia d'intesa  con  la
Consob.  Il versamento di tale margine avviene secondo le modalita' e
i termini stabiliti dal regolamento della Cassa.
  4.  In  caso  di  perdita  della  qualita'  di  partecipante   alle
negoziazioni,   che   non  sia  determinata  dalla  dichiarazione  di
insolvenza da parte del Consiglio di Borsa,  il  margine  di  cui  al
comma  3 e' restituito al soggetto che lo ha versato dedotte le quote
eventualmente  utilizzate  per  gli  interventi  della  Cassa.   Tale
restituzione  avviene  secondo le modalita' e i termini stabiliti nel
regolamento della Cassa.
  5. Nel caso in cui l'intervento della Cassa comporti l'utilizzo dei
margini versati dai partecipanti  alle  negoziazioni,  detti  margini
vengono  ricostituiti  il giorno successivo, secondo le modalita' e i
termini stabiliti nel regolamento della Cassa e approvati dalla Banca
d'Italia d'intesa con la Consob.
  Art.  26  (Intervento  della  Cassa  a  garanzia  del buon fine dei
contratti). - 1. La  Cassa,  dopo  la  chiusura  delle  procedure  di
insolvenza  da  parte del Consiglio di Borsa, interviene a favore dei
partecipanti   alle    negoziazioni    controparti    dell'insolvente
corrispondendo   l'importo   dei   relativi  certificati  di  credito
rilasciati a loro favore dal Consiglio di Borsa.
  2. Nel  caso  in  cui  l'intervento  della  Cassa  sia  di  importo
complessivo  inferiore  al  margine  versato  dall'insolvente,  detto
margine e' messo a disposizione  dell'insolvente  stesso  dedotte  le
somme utilizzate per l'intervento.
  3.  Per  la  realizzazione  di quanto previsto al comma 1, la Cassa
utilizza il Fondo  impiegando  in  primo  luogo  il  margine  versato
dall'insolvente  e,  in  caso  di  insufficienza di questo, i margini
versati  dagli  altri  partecipanti  alle  negoziazioni   in   misura
proporzionale  alla quota percentuale del margine versato da ciascuno
sul  complessivo  ammontare   del   Fondo.   Qualora   tali   margini
risultassero  complessivamente  insufficienti,  la  Cassa  provvede a
richiedere    ai    partecipanti    alle    negoziazioni,     diversi
dall'insolvente,  una quota di contribuzione determinata per ciascuno
di essi in misura proporzionale alla media giornaliera dei  contratti
conclusi  negli  ultimi  due  mesi, a partire dal giorno in cui si e'
verificata  l'insolvenza  e  per  un  ammontare  tale  da  consentire
l'integrale corresponsione degli importi dei certificati di credito.
  4. La Cassa provvede a calcolare l'esborso del Fondo che e' pari ai
pagamenti   di   cui   al   comma   1,  dedotto  il  margine  versato
dall'insolvente.  L'esborso  del  Fondo  e'  posto   a   carico   dei
partecipanti  alle  negoziazioni  in  misura proporzionale alla media
giornaliera dei contratti conclusi negli ultimi due mesi,  a  partire
dal giorno in cui si e' verificata l'insolvenza.
  Art. 27 (Recupero delle perdite). - 1. A seguito dell'intervento di
cui  all'art.  26,  comma  1, la Cassa e' surrogata nei diritti della
controparte  dell'insolvente  fino  alla  concorrenza  del  pagamento
effettuato  a suo favore con disponibilita' eccedenti l'ammontare del
margine versato dall'insolvente medesimo.
  2.  Nell'interesse  dei  soggetti  che   hanno   partecipato   alla
ripartizione   delle   perdite,   la   Cassa  procede  nei  confronti
dell'insolvente alle opportune operazioni  di  recupero  dell'esborso
sostenuto nonche' delle spese e dei danni subiti.
  3.  Le  somme  recuperate  a seguito delle azioni di cui al comma 2
sono versate ai partecipanti alle negoziazioni, che hanno  sopportato
le  relative  perdite,  nella misura percentuale determinata ai sensi
dell'art. 26, comma 4, dedotte le spese sostenute.
  Art. 28 (Inadempimento degli obblighi verso la Cassa). - 1. Qualora
uno dei partecipanti  alle  negoziazioni  non  adempia,  nei  termini
stabiliti,  agli  obblighi  verso  la  Cassa  previsti dalla presente
sezione, la Cassa medesima  ne  da'  tempestiva  notizia  alla  Banca
d'Italia,  alla Consob, al Consiglio di Borsa, per i provvedimenti di
rispettiva competenza".