Art. 17.
                   Credito agevolalo all'editoria
   1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e'  autorizzata
la  spesa  di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui
all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui
agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n.  416,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono prorogate per il
quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente  articolo  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo  9001
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  1-bis. (( Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato     ))
(( alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo  ))
(( inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una  ))
(( eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa  ))
(( viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento ))
(( agevolato delle altre imprese editoriali.                       ))
  1-ter. (( Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23            ))
(( dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La    ))
(( misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma ))
(( e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme      ))
(( versate ai fondi integrativi di previdenza del settore          ))
(( editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno  ))
(( acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio    ))
(( 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi   ))
(( per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante  ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini    ))
(( del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero ))
(( del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando ))
(( l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei     ))
(( Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare    ))
(( con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".      ))
          Riferimenti normativi:
              (a)  Gli  articoli  29,  30, 31, 32 e 33 della legge n.
          416/1981 (Disciplina delle imprese editrici  e  provvidenze
          per l'editoria) sono cosi' formulati:
            "Art.   29   (Provvedimenti   ammessi   al  finanziamento
          agevolato).   -  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri un fondo per i contributi in conto
          interesse  a  carico   del   bilancio   dello   Stato   sui
          finanziamenti  destinati  allo  sviluppo  del settore della
          stampa quotidiana e periodica secondo  le  modalita'  e  le
          condizioni   stabilite   nel   presente   articolo   e  nei
          successivi.
             I  programmi  finanziabili con il contributo dello Stato
          di cui al presente articolo  devono  contenere  indicazioni
          analitiche su:
              1) la situazione patrimoniale dell'impresa;
              2)  la  descrizione  particolareggiata degli interventi
          previsti dall'impresa ai  fini  della  realizzazione  delle
          iniziative  di  ristrutturazione  tecnico-produttiva, dello
          sviluppo economico-produttivo con  l'indicazione  analitica
          dei  finanziamenti  necessari  per  ciascuna delle predette
          finalita';
              3) i tempi  entro  i  quali  le  imprese  prevedono  di
          raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle
          iniziative  di  carattere  finanziario  ed industriale, ivi
          compreso il ricorso alle altre  agevolazioni  di  cui  alla
          presente   legge,   attraverso   le  quali  si  prevede  di
          raggiungere l'obiettivo suddetto".
            "Art.    30    (Finanziamenti    per     ristrutturazione
          economico-produttiva).  -  I  programmi di ristrutturazione
          economico-produttiva   possono   prevedere   esclusivamente
          iniziative comprese tra le seguenti:
               a)   l'acquisto,  l'installazione,  il  potenziamento,
          l'ampliamento   e   l'ammodernamento   delle   attrezzature
          tecniche   e   degli   impianti  di  composizione,  stampa,
          confezione,   magazzinaggio,   teletrasmissione   e   degli
          impianti  di  alta  e  bassa  frequenza  delle  imprese  di
          radiodiffusione sonora, nonche' l'acquisto, la  costruzione
          e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;
               b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione
          basati   sull'impiego  di  elaborati  ed  elaborazione  dei
          programmi necessari per renderli operativi;
               c)  riqualificazione  del   personale   connessa   con
          l'introduzione di nuove tecnologie;
               d)  costituzione  delle  scorte  di materie prime e di
          materiale da  impiegare  nella  produzione,  necessari  per
          assicurare la regolarita' e continuita' di questa;
               e)   realizzazione   di   nuove  testate  o  di  nuove
          iniziative  editoriali,  anche  nell'ambito  delle  testate
          esistenti,  con  esclusione  delle  spese correnti connesse
          alla loro pubblicazione.
             I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
          riservati  alle  imprese  editrici  di giornali quotidiani,
          alle imprese editrici di giornali periodici,  alle  agenzie
          nazionali  di  stampa  di cui all'art.  27, alle imprese la
          cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella  stampa
          dei giornali quotidiani e periodici.
            I  finanziamenti  di  cui  al  primo  comma  del presente
          articolo  possono  essere  concessi  anche   alle   imprese
          editrici  di  libri  nonche'  alle  imprese  stampatrici di
          libri, in misura proporzionale  al  fatturato  relativo  ai
          libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese
          tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le
          disposizioni  di  cui  al  quinto,  settimo,  nono e decimo
          comma.
            I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo possono
          essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa
          quotidiana e periodica solo  per  iniziative  comprese  tra
          quelle  di  cui  alle lettere a), b) e c) del primo comma e
          connesse all'attivita' delle imprese beneficiarie,  nonche'
          per  l'acquisto di mezzi di trasporto.  E' data precedenza,
          nella concessione dei  contributi  sui  finanziamenti  alle
          imprese  di  distribuzione, a quelli destinati alle imprese
          costituite in forma cooperativa o  consortile  tra  imprese
          editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.
             La  quota  degli  investimenti  e delle altre iniziative
          previste nel primo comma assistita da contributo  in  conto
          interessi  non  puo'  superare  il  settanta  per cento del
          complesso delle spese previste per la  loro  realizzazione,
          ivi  comprese  quelle indicate nel primo comma dell'art. 16
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
          1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale
          delle  scorte in misura non superiore al quaranta per cento
          degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.
             Il limite percentuale, della  quota  di  investimenti  e
          delle  altre  iniziative  assistita  da contributo in conto
          interessi  e'  elevato  all'ottanta  per   cento   per   le
          cooperative di cui all'art. 6.
             Il  limite  massimo  di  finanziamento  assistibile  dal
          contributo in conto  interessi  e'  stabilito  in  lire  10
          miliardi per ogni operazione.
             Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in
          vigore della presente legge e' ammissibile a contributo una
          sola  operazione  ai  sensi  del presente articolo per ogni
          testata di giornale quotidiano edita  o  per  ogni  impresa
          editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale
          di  stampa  o per ogni impresa la cui attivita' esclusiva o
          prevalente consista nella stampa di  giornali  o  per  ogni
          impresa   editrice   di   libri   o  per  ogni  impresa  di
          distribuzione della stampa quotidiana e periodica.
             La durata massima dei finanziamenti e' fissata  in  anni
          dieci.
             Gli   istituti   e   le  aziende  di  credito  abilitati
          all'esercizio a medio termine, di  cui  all'art.  19  della
          legge   25   luglio  1952,  n.  949,  sono  autorizzati  ad
          accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          vigenti   disposizioni  legislative  e  statutarie  che  ne
          definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti  di  cui
          al presente articolo.
             Alle  imprese  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma che
          intendano effettuare  investimenti  con  il  sistema  della
          locazione  finanziaria  possono essere accordati contributi
          in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 29.
             I contributi in conto canoni non possono comunque essere
          superiori all'importo dei contributi in conto interessi  di
          cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i
          limiti di cui ai commi dal quinto al nono.
             I   contratti  di  locazione  finanziaria  hanno  durata
          decennale.
             Per operazioni di  locazione  finanziaria  si  intendono
          quelle  di  cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 2
          maggio 1976, n. 183".
            "Art. 31 (Durata e modalita'  dei  finanziamenti).  -  Ai
          finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si
          applica  il  tasso  annuo di interesse, comprensivo di ogni
          spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento  del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,
          ridotto   al   trenta   per   cento   per   le  cooperative
          giornalistiche di cui all'art. 6 della presente legge.
             La durata dei finanziamenti non puo'  superare  i  dieci
          anni, di cui non piu' di due di utilizzo o preammortamento.
          La durata del finanziamento, le modalita' di ammortamento e
          le  altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione
          all'atto della concessione dei contributi.
             Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si
          applicano le disposizioni di cui al primo e  secondo  comma
          dell'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica 9
          novembre 1976, n. 902.
             Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli
          istituti e delle aziende di credito, nonche'  le  modalita'
          di  esecuzione  sono determinati, entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro del tesoro.
            "Art. 32 (Dotazione finanziaria e gestione del fondo  per
          il finanziamento agevolato). - Le dotazioni finanziarie del
          fondo  di  cui  al  primo  comma dell'art. 29, per il quale
          viene autorizzata apposita gestione ai  sensi  dell'art.  9
          della  legge  25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da
          un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il
          primo  esercizio  finanziario  successivo  all'entrata   in
          vigore  della  presente  legge,  dieci miliardi di lire per
          ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi  e  cinque
          miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.
             I   relativi   ordini   di  pagamento  sono  emessi  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario
          da lui designato,  su  conforme  delibera  di  un  Comitato
          composto da:
               a)  un  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
               b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
               c) un Sottosegretario di  Stato  per  l'industria,  il
          commercio e l'artigianato;
               d)  tre  esperti  in materia di editoria, nominati dal
          Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   sentite   le
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e  del  Senato  della  Repubblica, che esprimono il proprio
          parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
               e) il direttore generale delle informazioni,  editoria
          e  proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo
          delegato;
               f)  il  ragioniere  generale  dello  Stato,  o  un suo
          delegato;
               g)  il  direttore  generale  del  tesoro,  o  un   suo
          delegato;
               h)   un   rappresentante  degli  editori  di  giornali
          quotidiani;
               i)  un  rappresentante  degli  editori  dei   giornali
          periodici;
               l)  un  rappresentante  delle organizzazioni sindacali
          dei giornalisti;
               m)  un  rappresentante  dei   lavoratori   poligrafici
          (designato,   con  cadenza  annuale,  dalle  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative);
               n) un rappresentante egli editori radiofonici.
             Il Comitato di cui sopra e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la
          direzione   generale   delle   informazioni,   editoria   e
          proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
             Per  l'adozione  di  delibere concernenti la concessione
          del  contributo  in  conto  interessi   sui   finanziamenti
          relativi  a  imprese  editrici  di  libri,  il  comitato e'
          integrato da due esperti in materia di  editoria  libraria,
          nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri".
            "Art.  33.  (Fondo  centrale di garanzia). - E' istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  direzione
          generale    delle    informazioni,    editoria   proprieta'
          letteraria, artistica e scientifica, un fondo  centrale  di
          garanzia  per  i  finanziamenti  di importo non superiore a
          1.500 milioni di lire  concessi  in  base  all'art.  29  ed
          ammessi  a benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine
          e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della
          legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             La garanzia sul fondo e' di natura  sussidiaria  e  puo'
          essere  accordata  agli  istituti  ed aziende di credito su
          richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
             La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita'
          previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto
          1977, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
             La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
              1)  dalle  somme  che  gli  istituti  erogatori  devono
          versare  in  misura corrispondente alla trattenuta che essi
          sono tenuti ad operare  una  volta  tanto,  all'atto  della
          erogazione,   sull'importo   originario  dei  finanziamenti
          concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni  di  ciascun
          finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
             2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori
          di  importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della
          lettera b) del quinto comma dell'art.  20  della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12-bis del D.L 30
          gennaio   1979,   n.   23,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n.  91;
              3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per
          ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi  alla
          entrata in vigore della presente legge;
              4)  dagli  interessi  maturati sulle disponibilita' del
          fondo".
              (b)   La   legge   n.   662/1996   reca:   "Misure   di
          razionalizzazione  della finanza pubblica". Si trascrive il
          testo del  comma  194  del  relativo  art.  1,  come  sopra
          modificato: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal
          1  settembre  1985  al  30  giugno  1991,  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8
          agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi  per
          i  quali  non abbiano versato i contributi di previdenza ed
          assistenza sociale  sulle  contribuzioni  e  somme  di  cui
          all'art.  9-bis,  comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991,
          n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
          1991, n. 166, come sostituito dal comma  193  del  presente
          articolo,   sono   tenuti   al   pagamento  dei  contributi
          previdenziali nella misura del 15 per  cento  sui  predetti
          contributi  e  somme,  da  devolversi,  al  sensi dell'art.
          9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge,  alle  gestioni
          pensionistiche  di  iscrizione  del lavoratore, senza oneri
          accessori. Il pagamento deve essere effettuato in  18  rate
          bimestrali  consecutive  di  eguale importo, la prima delle
          quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di
          entrata in vigore della presente legge,  con  le  modalita'
          che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel
          corso   della   rateizzazione   intervenga   la  cessazione
          dell'azienda, le rate  residue  devono  essere  saldate  in
          unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente
          comma  puo'  essere  imputato  in  parti  uguali  al  conto
          economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate
          in  pagamento.  La  misura  dei  contributi   previdenziali
          previsti  dal  presente  comma e' ridotta al 2 per cento in
          caso di contribuzioni e somme versate ai fondi  integrativi
          di  previdenza  del settore editoriale stabilite da accordi
          collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge  in
          attuazione della legge 14 luglio 1959, n.  741. Al relativo
          onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni
          1997,  1998  e  1999  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del  bilancio
          triennale  1997-1999  al  capitolo  6856  del Ministero del
          tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro  e'   autorizzato   ad
          apportare  con  proprio decreto le occorrenti variazioni di
          bilancio".
              (c) La legge n. 741/1959 reca: "Norme  transitorie  per
          garantire  minimi  di  trattamento economico e normativo ai
          lavoatori".