Art. 8. Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa 1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico finanziaria per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti e in contabilita' speciali presso la Tesoreria dello Stato sono dsciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi. 2. Per il 1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facolta' di impegnare consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, (( gli enti parchi nazionali, )) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, (( gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' per le universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, )) non possono effettuare prevalementi dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma. 4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilita' di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3. 5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, (( l'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM) )) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avra' luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie. Riferimenti normativi: (a) Il testo della tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e' il seguente: " Tabella B Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e di Bolzano. INPS. ENPAS. INAIL. Istituto postelegrafonici. Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato. Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). Sezione speciale fondo interbancario di garanzia. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Cassa conguaglio per il settore telefonico. Cassa conguaglio zucchero. Ente nazionale risi. Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Cassa per il credito alle imprese artigiane. Fondo centale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane. SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Mediocredito centale. Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda. Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna. Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna. Istituto postelegrafonici".