Art. 8.
       Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
  1. Al fine di  contribuire  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
contenimento   della   spesa   pubblica  stabiliti  con  la  nota  di
aggiornamento al documento di  programmazione  economico  finanziaria
per   il  triennio  1997-99,  cosi'  come  deliberati,  con  apposite
risoluzioni, dalle Camere, gli impegni  e  i  pagamenti  delle  spese
dello   Stato   e  degli  enti  soggetti  all'obbligo  di  tenere  le
disponibilita' liquide in conti correnti e in  contabilita'  speciali
presso  la  Tesoreria  dello  Stato sono dsciplinati sulla base delle
disposizioni di cui ai commi successivi.
  2. Per il 1997, la facolta' di impegnare le spese  nei  limiti  dei
fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo'
essere  esercitata  limitatamente  alle spese relative agli stipendi,
assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura  obbligatoria,
alle  competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento
dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle
poste correttive  e  compensative  delle  entrate,  ai  trasferimenti
connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da
accordi  ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi
per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti  spese
la  facolta'  di impegnare consentita per ciascun bimestre nel limite
del  10%  dello  stanziamento  annuo.  Per  effettive,   motivate   e
documentate  esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati,
puo'  autorizzare  l'assunzione  di  impegni  di  spesa  eccedenti  i
predetti  limiti  nell'ambito  delle  disponibilita'  di bilancio, se
coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di  conti
correnti  e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello
Stato, fatta eccezione per le regioni,  i  comuni,  le  province,  le
comunita'  montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, (( gli
enti parchi nazionali, )) gli enti previdenziali di cui alla  tabella
B  della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste
limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite  per  conto
dello  Stato  ed  ai  conti  intestati  all'Unione  europea  o quelli
riguardanti interventi di politica comunitaria,  ((  gli  osservatori
astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,  nonche' per le universita',
limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli  altri  centri
con  autonomia  finanziaria  e  contabile,  )) non possono effettuare
prevalementi dai  rispettivi  conti  superiori  al  90%  dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.
Il  Ministro  del  tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con
propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze,  puo'
disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
  4.  I  soggetti  interessati,  prima  di  emettere  disposizioni di
pagamento,  devono  accertare  l'esistenza  della  disponibilita'  di
cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
 5.   Il  Governo,  nell'ambito  della  Conferenza  Stato-regioni,  e
d'intesa con l'ANCI, (( l'Unione nazionale dei comuni,  comunita'  ed
enti della montagna (UNCEM) )) e l'UPI, procede al monitoraggio degli
andamenti  dei  pagamenti  delle  regioni e degli enti locali e degli
altri enti non compresi nel comma 3, allo  scopo  di  verificare  che
essi  non  eccedano  mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati
nel 1996, incrementati del tasso  d'inflazione  programmato.  Qualora
dalle  verifiche  mensili,  la prima delle quali avra' luogo entro il
mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli  incassi
e   pagamenti   degli  enti  di  cui  al  presente  comma,  risultino
scostamenti significativi, il Governo  predispone  tutte  le  misure,
anche  di  carattere  legislativo,  necessarie a ricondurre flussi di
spesa  entro  i  limiti  programmati,  nel  rispetto   dei   principi
costituzionali in materia di autonomie.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  della  tabella B della legge 29 ottobre
          1984, n. 720 (Istituzione del sistema  di  tesoreria  unica
          per enti ed organismi pubblici) e' il seguente:
                                                          " Tabella B
             Regioni   a   statuto  ordinario  e  speciale,  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
             INPS.
             ENPAS.
             INAIL.
             Istituto postelegrafonici.
             Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello
          Stato.
             Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
             Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
             Cassa conguaglio per il settore elettrico.
             Cassa conguaglio per il settore telefonico.
             Cassa conguaglio zucchero.
             Ente nazionale risi.
             Agenzia   per   la   promozione   dello   sviluppo   del
          Mezzogiorno.
             Cassa per il credito alle imprese artigiane.
             Fondo  centale  garanzia  per  le  autostrade  e  per le
          ferrovie metropolitane.
             SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del  credito
          all'esportazione.
             Mediocredito centale.
             Fondo  straordinario  per  il piano di rinascita regione
          sarda.
             Fondo per la riforma  dell'assetto  agropastorale  della
          Sardegna.
             Fondo  per  il  piano  straordinario  per  la  rinascita
          economica e sociale della Sardegna.
             Istituto postelegrafonici".