Art. 2. Impieghi e limiti massimi residui 1. Gli impieghi ed i relativi intervalli di sicurezza ammessiin Italia per i prodotti fitosanitari contenenti Propargite sono i seguenti: agrumi, pesco, melo, noce, nocciolo, vite, melone, pomodoro,melanzana, peperone, fagiolino: intervallo di sicurezza quindici giorni; soia: intervallo di sicurezza trenta giorni. 2. Sono revocati gli impieghi sulle seguenti colture precedentemente autorizzati: drupacee (ad esclusione del pesco), pomacee (ad esclusione del melo), fruttiferi da frutti a guscio (ad esclusione del nocciolo e del noce), actinidia, lampone, cucurbitacee (ad esclusionedel melone), cavoli, carciofo, insalate, spinacio, sedano, finocchio, prezzemolo, fagiolo, fava, pisello, carota, cipolla, aglio, porro, patata, barbabietola da zucchero, mais, riso, floreali, ornamentali e forestali. 3. I limiti massimi di residui stabiliti per la sostanza attiva Propargite sono i seguenti: agrumi, pesche, mele, noci, nocciole, uve, meloni, pomodori,melanzane, peperoni, fagiolini: 2 mg/kg; soia: 0,5 mg/kg; olio di soia: 0,1 mg/kg . I limiti massimi di residui previsti dall'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 febbraio 1993 per i prodotti alimentari delle colture per le quali e' revocato l'impiego rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1997.