Art. 2.
                  Impieghi e limiti massimi residui
  1. Gli impieghi ed i relativi  intervalli  di  sicurezza  ammessiin
Italia  per  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  Propargite sono i
seguenti:
   agrumi,   pesco,   melo,    noce,    nocciolo,    vite,    melone,
pomodoro,melanzana,  peperone,  fagiolino:  intervallo  di  sicurezza
quindici giorni;
   soia: intervallo di sicurezza trenta giorni.
  2.   Sono   revocati   gli   impieghi   sulle   seguenti    colture
precedentemente autorizzati:
   drupacee  (ad  esclusione  del  pesco), pomacee (ad esclusione del
melo), fruttiferi da frutti a guscio (ad esclusione  del  nocciolo  e
del   noce),   actinidia,  lampone,  cucurbitacee  (ad  esclusionedel
melone), cavoli, carciofo,  insalate,  spinacio,  sedano,  finocchio,
prezzemolo,  fagiolo,  fava,  pisello, carota, cipolla, aglio, porro,
patata, barbabietola da zucchero, mais, riso, floreali, ornamentali e
forestali.
  3. I limiti massimi di residui stabiliti  per  la  sostanza  attiva
Propargite sono i seguenti:
   agrumi,    pesche,    mele,    noci,    nocciole,   uve,   meloni,
pomodori,melanzane, peperoni, fagiolini: 2 mg/kg;
   soia: 0,5 mg/kg;
   olio di soia: 0,1 mg/kg .
  I limiti massimi di residui previsti dall'allegato 1 dell'ordinanza
ministeriale 18 febbraio 1993 per i prodotti alimentari delle colture
per le quali e' revocato l'impiego rimangono in  vigore  sino  al  31
dicembre 1997.