Art. 3.
       Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono consentiti l'immissione in  commercio  e  l'impiego  deiprodotti
fitosanitari contenenti Propargite alle seguenti condizioni:
    a)  le  etichette  siano  adeguate  alle prescrizioni di cui alla
scheda tecnica di valutazione di  cui  all'allegato  1  del  presente
decreto;
    b) siano fornite, da parte dei titolari di registrazioni abase di
Propargite,  informazioni  sull'iden-  tita'  della  sostanza attiva,
secondo quanto previsto al punto 1) dell'allegato  II,  parte  A  del
decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;
    c) sia stato notificato all'Impresa il decreto del Ministro della
sanita'  per  l'adeguamento delle etichette di cui al comma 2), punto
b); il decreto avra' una validita' di cinque anni.
  2.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti Propargite sono tenuti:
    a)  ad  immettere  in commercio detti prodotti in conformita'alle
disposizioni del presente decreto;
    b) a trasmettere  al  Ministero  della  sanita',  entro  quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le etichette
adeguate  alle  disposizioni  di cui al comma 1, punto a), nonche' le
informazioni richieste al comma 1), punto b), pena  la  revoca  delle
autorizzazioni;
    c)  per  i  prodotti  giacenti  presso  gli esercizi di vendita,a
provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degliesercizi
stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni  di  cui
al  presente  decreto,  da  consegnare all'acquirente dei prodotti in
questione;
    d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad  informare  direttamente
gli  utilizzatori  di  prodotti  contenenti Propargite, conformemente
alle disposizioni del presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblicaa.
   Roma, 8 marzo 1997
                                                   Il Ministro: Bindi