Art. 3. Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego deiprodotti fitosanitari contenenti Propargite alle seguenti condizioni: a) le etichette siano adeguate alle prescrizioni di cui alla scheda tecnica di valutazione di cui all'allegato 1 del presente decreto; b) siano fornite, da parte dei titolari di registrazioni abase di Propargite, informazioni sull'iden- tita' della sostanza attiva, secondo quanto previsto al punto 1) dell'allegato II, parte A del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; c) sia stato notificato all'Impresa il decreto del Ministro della sanita' per l'adeguamento delle etichette di cui al comma 2), punto b); il decreto avra' una validita' di cinque anni. 2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Propargite sono tenuti: a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita'alle disposizioni del presente decreto; b) a trasmettere al Ministero della sanita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, punto a), nonche' le informazioni richieste al comma 1), punto b), pena la revoca delle autorizzazioni; c) per i prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita,a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degliesercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione; d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori di prodotti contenenti Propargite, conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaa. Roma, 8 marzo 1997 Il Ministro: Bindi