Art. 3.
 
  1. Per l'esecuzione degli interventi il commissario delegato di cui
all'ordinanza  n.  2389/FPC  e' autorizzato ad adottare provvedimenti
anche in deroga all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli
articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, agli articoli  10  e
20  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, e agli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce
a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di  organi
regionali,   provinciali  e  comunali  e  costituisce,  ove  occorra,
variante  allo  strumento  urbanistico   comunale   e   comporta   la
dichiarazione  di  pubblica  utilita', urgenza e indifferibilita' dei
lavori.