Art. 3. 1. Per l'esecuzione degli interventi il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2389/FPC e' autorizzato ad adottare provvedimenti anche in deroga all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori.