IL MINISTRO DEL TESORO
 Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria
1981),  come  risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre
1984, n. 887  (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del  quale  il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di
indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito
del tesoro, con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel  medesimo
articolo;
 Visto  l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del Tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
 Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;
 Visto il decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
varie  in  materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui
si  prevede  che  all'estinzione   dei   crediti   risultanti   dalla
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei redditi e delle dichiarazioni
annuali dell'imposta sul valore  aggiunto,  relative  ai  periodi  di
imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1985,  si provvede mediante
assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
 Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del  1993,
con cui si dispone che:
  le  disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n.  16
del 1993 si applicano altresi' all'estinzione dei crediti  risultanti
dalla   liquidazione   delle   dichiarazioni   dei  redditi  e  delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore  aggiunto  relative  ai
periodi   d'imposta   chiusi  entro  il  31  dicembre  1986,  nonche'
all'estinzione dei crediti di cui al primo comma del medesimo art. 11
(contribuenti titolari di crediti per  imposta  sul  valore  aggiunto
relativi all'anno 1992);
  il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
  l'importo massimo dell'emisssione dei titoli non puo' superare lire
7.500  miliardi,  con  imputazione  della  relativa spesa ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
l'anno 1993;
  con  apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre  1993,  sono  determinate  le
caratteristiche,  le  modalita'  e  le  procedure di assegnazione dei
titoli;
 Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale si
e' provveduto, in applicazione dell'art. 11 del citato  decreto-legge
n.  16 del 1993, a fissare le caratteristiche dei titoli da emettersi
ai sensi della norma stessa, stabilendo  che  ai  soggetti  creditori
d'imposta  verranno  assegnati  certificati  di  credito  del  Tesoro
quinquennali, con godimento 1  gennaio  1994,  al  tasso  d'interesse
annuo lordo del 9,50%;
 Visto  il  decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  con  cui  il  Ministro
delle  finanze  ha  provveduto,  a  norma  dell'art.  1, comma 2, del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare  le  modalita'  di
presentazione  delle  richieste e le procedure per la rilevazione dei
crediti che possono essere oggetto  di  estinzione,  stabilendo,  fra
l'altro,  che  venga  trasmesso  al Ministero del tesoro un esemplare
degli elenchi riepilogativi -  recanti  l'ammontare  dei  crediti  da
estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
 Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
  n. 101410 del 17 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 29 dicembre 1993;
  n. 397563 del 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 18 aprile 1993;
  n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 16 giugno 1994;
  n. 398200 del 1 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 1994;
  n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 1995;
  n.  786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 1996;
  n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
62 del 14 marzo 1996;
  n.  787502  del 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 182 del 5 agosto 1996,
con cui sono state disposte, in attuazione dell'art.  11  del  citato
decreto-legge n. 16 del 1993, emissioni di certificati di credito del
Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive
L. 4.450.880.499.000;
  Vista  la  lettera in data 4 aprile 1997, con la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n.
16 del 1993, ha trasmesso apposito elenco, facente  parte  integrante
del  presente  decreto,  riguardante  n. 23 contribuenti, titolari di
crediti per imposte dirette ed I.V.A. relativi ai  periodi  d'imposta
1986 e precedenti e per I.V.A. 1992, per un totale di crediti ammessi
al rimborso pari a L. 24.576.102.000;
 Ritenuto  pertanto  che  occorre procedere all'emissione di una nona
tranche dei citati certificati  di  credito  del  Tesoro  9,50%,  con
godimento  1  gennaio  1994,  di  durata quinquennale, per l'importo,
debitamente  arrotondato  di  L.  24.587.000.000,  e  che  contro  il
rilascio  dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del
bilancio  statale  l'importo  corrispondente  ai  crediti   d'imposta
ammessi  a  rimborso  (L.  24.576.102.000),  nonche'  l'importo di L.
10.898.000 pari alla differenza fra la suddetta somma  e  l'ammontare
dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art.    11  del  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito
nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e' disposta l'emissione di una nona
tranche di certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore,  per
l'importo di nominali L. 24.587.000.000, alle seguenti condizioni:
  durata: cinque anni;
  godimento: 1 gennaio 1994;
  prezzo d'emissione: alla pari;
  tasso  d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il
1 gennaio di ogni anno;
  rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.