(all. 2 - art. 1)
                     ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
 AREA  DELLA  DIRIGENZA  E  DELLE  SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI
RICOMPRESE NELLA STESSA AREA DI CONTRATTAZIONE.
                               Art. 1.
                     Servizi pubblici essenziali
   1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.
146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui
all'art.  4  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, con riguardo  all'autonoma  separata  area  di
contrattazione  di  cui  all'art.  11  dello  stesso  decreto, sono i
seguenti:
     a) il servizio di pronto soccorso infermi;
     b) il servizio di pronto soccorso emotrasfusionale;
     c)  l'attivazione  degli   impianti   di   potabilizzazione   ed
erogazione dell'acqua;
     d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione
delle acque reflue;
     e)  la  sorveglianza  idraulica  dei  fiumi,  degli  altri corsi
d'acqua e dei bacini idrici;
     f) i servizi degli  uffici  di  frontiera  dell'Automobile  club
d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
     g) i servizi di informazione dell'Automobile club d'Italia sulla
viabilita' direttamente preordinati alla sicurezza stradale;
     h)   la  vigilanza  antibracconaggio  e  antincendi  nei  parchi
nazionali;
     i) l'assistenza ai minori, per la loro sicurezza, nei collegi  e
convitti gestiti dagli enti;
     j)  l'assistenza  agli  ospiti non autosufficienti delle case di
riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici;
     k) il rinnovo dei mandati di  pagamento  degli  stipendi,  delle
pensioni  e  delle  indennita'  sociali e l'adeguamento delle rendite
previdenziali, per il  tempo  strettamente  necessario  in  relazione
all'organizzazione delle singole amministrazioni.
   2.  Nell'ambito  dei  servizi  essenziali  di  cui  al comma 1, la
continuita'  delle  prestazioni  indispensabili  per  assicurare   il
rispetto  dei  valori  e  dei  diritti costituzionalmente tutelati e'
garantita sulla base degli accordi di cui all'art 2.
                               Art. 2.
 Individuazione del personale dirigente e di quello appartenente alle
categorie professionali della stessa area di contrattazione esonerato
dallo sciopero
   1.  In  relazione  al  sistema  organizzativo  dei  singoli  enti,
mediante  appositi accordi decentrati stipulati tra le delegazioni di
cui agli articoli 8 e 58 del CCNL relativo all'"Area della  Dirigenza
e  delle  specifiche  tipologie professionali ricomprese nella stessa
area di contrat-tazione" stipulato in  data  11  ottobre  1996,  sono
individuate,  per  il  personale  dirigente e per quello appartenente
alle categorie professionali della stessa area di contrattazione,  le
posizioni  i  cui  titolari  devono  essere  esonerati dallo sciopero
perche' la loro  presenza  in  servizio  e  la  loro  attivita'  sono
necessarie   per   garantire   la   continuita'   delle   prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi di cui all'art. 1.
   2.  Gli  accordi  decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per
ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in   vigore   del   CCNL   e,   comunque,   prima  dell'inizio  della
contrattazione decentrata. In prima applicazione sono stipulati entro
trenta giorni dalla entrata in vigore del presente accordo.
   3. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai precedenti
commi, le  parti  assicurano  comunque  i  servizi  essenziali  e  le
prestazioni  indispensabili,  anche  attraverso  i  contingenti  gia'
individuati in occasione della precedente contrattazione decentrata.
                               Art. 3.
               Norme da rispettare in caso di sciopero
   1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono  azioni
di  sciopero  sono  tenute a darne comunicazione alle amministrazioni
interessate  con  un  preavviso  non  inferiore   a   dieci   giorni,
precisando,  in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In
caso di differimento della prevista  data  di  effettuazione  di  uno
sciopero  gia'  proclamato,  dovra' essere osservato un intervallo di
tempo minimo di 48 ore rispetto alla predetta data. In caso di revoca
di uno sciopero gia' proclamato, le  strutture  e  le  rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
   2.  La  proclamazione  e  la  revoca  degli scioperi relativi alle
vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica;
la  proclamazione  di  scioperi  relativi  a  vertenze con le singole
amministrazioni   deve    essere    comunicata    all'amministrazione
interessata.   In   caso   di   proclamazione   dello   sciopero   le
amministrazioni sono tenute a  darne  tempestiva  comunicazione  agli
organi  di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area interessata dall'azione sindacale,  con  la  specificazione
della  durata  e  delle  modalita'  relative.  In  caso di revoca, le
amministrazioni provvedono analogamente a  darne  tempestiva  notizia
agli organi di informazione.
   3. Non possono essere indetti scioperi:
     a)  di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di
ogni vertenza e a due giornate lavorative nel periodo successivo  per
la stessa vertenza; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si
svolgeranno in un unica fascia oraria senza soluzioni di continuita';
     b)  con  intervalli  temporali,  in  caso  di scioperi distinti,
inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
     c) articolati per servizi o reparti  di  una  medesima  sede  di
lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
   4.  Non  possono  comunque essere effettuati scioperi nei seguenti
periodi:
     a) dal 10 al 20 agosto relativamente ai servizi di:
     pronto soccorso;
     assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e  convitti  e
agli anziani nelle case di cura e di riposo;
     vigilanza antincendi nei parchi nazionali;
     informazione sulla viabilita' ai fini del soccorso stradale;
     b)  dal  23  dicembre  al 7 gennaio, allo scopo di garantire gli
adempimenti relativi  al  rinnovo  dei  mandati  di  pagamento  delle
pensioni  e all'adeguamento delle rendite previdenziali, tenuto conto
della contrazione dei tempi tecnici necessari in relazione allo stato
avanzato di informatizzazione dei  processi  nell'ambito  degli  enti
interessati.
   5.  Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  proclamati o in corso di
effettuazione  saranno  immediatamente  sospesi  dalle  strutture   e
rappresentanze  sindacali che li hanno indetti in caso di avvenimenti
di  eccezionale  gravita'  nelle  localita'  interessate,  quali   le
calamita' naturali.
                               Art. 4.
            Procedure di raffreddamento e di conciliazione
   1.  Il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro prevede organi,
tempi  e  procedure  di  conciliazione  per  il  raffreddamento   dei
conflitti  e  la  prevenzione  degli scioperi. L'attivazione di dette
procedure non incide sui tempi di preavviso.
   2. Durante l'esperimento dei tentativi di  conciliazione,  nonche'
nei  periodi  di  interdizione  dell'effettuazione di scioperi di cui
all'art. 3, comma 4, le amministrazioni  si  astengono  dall'adottare
iniziative pregiudizievoli per la posizione del personale dirigente e
di quello appartenente alle categorie professionali della stessa area
di contrattazione interessato al conflitto.