ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI AREA DELLA DIRIGENZA E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI RICOMPRESE NELLA STESSA AREA DI CONTRATTAZIONE. Art. 1. Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, con riguardo all'autonoma separata area di contrattazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto, sono i seguenti: a) il servizio di pronto soccorso infermi; b) il servizio di pronto soccorso emotrasfusionale; c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua; d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue; e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici; f) i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo; g) i servizi di informazione dell'Automobile club d'Italia sulla viabilita' direttamente preordinati alla sicurezza stradale; h) la vigilanza antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali; i) l'assistenza ai minori, per la loro sicurezza, nei collegi e convitti gestiti dagli enti; j) l'assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici; k) il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennita' sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il tempo strettamente necessario in relazione all'organizzazione delle singole amministrazioni. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, la continuita' delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e' garantita sulla base degli accordi di cui all'art 2. Art. 2. Individuazione del personale dirigente e di quello appartenente alle categorie professionali della stessa area di contrattazione esonerato dallo sciopero 1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, mediante appositi accordi decentrati stipulati tra le delegazioni di cui agli articoli 8 e 58 del CCNL relativo all'"Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrat-tazione" stipulato in data 11 ottobre 1996, sono individuate, per il personale dirigente e per quello appartenente alle categorie professionali della stessa area di contrattazione, le posizioni i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perche' la loro presenza in servizio e la loro attivita' sono necessarie per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all'art. 1. 2. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL e, comunque, prima dell'inizio della contrattazione decentrata. In prima applicazione sono stipulati entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente accordo. 3. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai precedenti commi, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti gia' individuati in occasione della precedente contrattazione decentrata. Art. 3. Norme da rispettare in caso di sciopero 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di differimento della prevista data di effettuazione di uno sciopero gia' proclamato, dovra' essere osservato un intervallo di tempo minimo di 48 ore rispetto alla predetta data. In caso di revoca di uno sciopero gia' proclamato, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata all'amministrazione interessata. In caso di proclamazione dello sciopero le amministrazioni sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dall'azione sindacale, con la specificazione della durata e delle modalita' relative. In caso di revoca, le amministrazioni provvedono analogamente a darne tempestiva notizia agli organi di informazione. 3. Non possono essere indetti scioperi: a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e a due giornate lavorative nel periodo successivo per la stessa vertenza; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unica fascia oraria senza soluzioni di continuita'; b) con intervalli temporali, in caso di scioperi distinti, inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra; c) articolati per servizi o reparti di una medesima sede di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive. 4. Non possono comunque essere effettuati scioperi nei seguenti periodi: a) dal 10 al 20 agosto relativamente ai servizi di: pronto soccorso; assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e convitti e agli anziani nelle case di cura e di riposo; vigilanza antincendi nei parchi nazionali; informazione sulla viabilita' ai fini del soccorso stradale; b) dal 23 dicembre al 7 gennaio, allo scopo di garantire gli adempimenti relativi al rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e all'adeguamento delle rendite previdenziali, tenuto conto della contrazione dei tempi tecnici necessari in relazione allo stato avanzato di informatizzazione dei processi nell'ambito degli enti interessati. 5. Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi dalle strutture e rappresentanze sindacali che li hanno indetti in caso di avvenimenti di eccezionale gravita' nelle localita' interessate, quali le calamita' naturali. Art. 4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure di conciliazione per il raffreddamento dei conflitti e la prevenzione degli scioperi. L'attivazione di dette procedure non incide sui tempi di preavviso. 2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, nonche' nei periodi di interdizione dell'effettuazione di scioperi di cui all'art. 3, comma 4, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione del personale dirigente e di quello appartenente alle categorie professionali della stessa area di contrattazione interessato al conflitto.