IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto in particolare l'art. 11-ter della citata legge n. 677/1996 che modificando in parte l'art. 2, comma 6, della legge n. 493/93 assegna ai comuni la possibilita' di dar corso ad appalti per opere di "urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE"; Vista la nota 12 marzo 1997, prot. DV/405, dalla quale si evidenzia che in attuazione del predetto disposto normativo sono state estrapolate, sulla base delle tipologie di intervento ad oggi presentate dai comuni, quelle opere che per loro intrinseca caratteristica non possono essere considerate "urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi" e cioe' le opere cimiteriali e annesse chiese e cappelle, completamento immobili da destinare a sede comunale, edifici da adibire a caserma dei carabinieri, edifici adibiti a sedi di tribunali ed autostazioni; Considerato che a seguito della predetta individuazione il CIPE dovra' esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come "urbanizzazioni essenziali"; Vista la predetta nota 12 marzo 1997, prot. DV/405, con la quale in attuazione di quanto sopra il Comitato, costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole o negativo; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Prende atto dell'intervenuta modifica legislativa in materia di appalto di opere pubbliche da realizzarsi, da parte dei comuni, con fondi provenienti dalle leggi n. 219/1981 e n. 32/1992 a seguito della quale le opere definibili quali "urbanizzazioni essenziali e strettamente funzionali agli insedimenti abitativi e per le strutture scolastiche" non sono piu' soggette al preventivo parere del CIPE ed alla successiva autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nonche' della conseguente individuazione delle tipologie di opere che per la loro intrinseca caratterizzazione non possono essere definite quali "urbanizzazioni essenziali" e per le quali permane l'esigenza dell'autorizzazione all'appalto. Esprime il seguente parere: 1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate. Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovra' darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa. 2. Il comune di cui all'allegato 2 non e' autorizzato ad utilizzare i fondi di cui trattasi per l'intervento, e relativo importo, in esso indicato. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi