IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
    Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato  fino  al
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
    Visto in particolare l'art. 2, comma 6,  della  citata  legge  n.
493/1993  che  fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove
opere pubbliche  salvo  autorizzazione  del  Ministro  del  bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
    Visto  il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n.  677;
    Visto in particolare l'art. 11-ter della citata legge n. 677/1996
che modificando in parte l'art. 2, comma 6,  della  legge  n.  493/93
assegna  ai  comuni la possibilita' di dar corso ad appalti per opere
di  "urbanizzazione  essenziali  e   strettamente   funzionali   agli
insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando
l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE";
    Vista  la  nota  12  marzo  1997,  prot.  DV/405,  dalla quale si
evidenzia che in attuazione  del  predetto  disposto  normativo  sono
state  estrapolate,  sulla base delle tipologie di intervento ad oggi
presentate  dai  comuni,  quelle  opere  che  per   loro   intrinseca
caratteristica   non   possono   essere  considerate  "urbanizzazione
essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti  abitativi"  e
cioe' le opere cimiteriali e annesse chiese e cappelle, completamento
immobili  da  destinare a sede comunale, edifici da adibire a caserma
dei carabinieri, edifici adibiti a sedi di tribunali ed autostazioni;
    Considerato che a seguito della predetta individuazione  il  CIPE
dovra'  esprimere  il  proprio parere in merito all'appalto di quelle
opere non ritenute definibili come "urbanizzazioni essenziali";
    Vista la predetta nota 12 marzo 1997, prot. DV/405, con la  quale
in  attuazione  di  quanto sopra il Comitato, costituito ai sensi del
comma 6, dell'art.  2  della  legge  n.  493/1993,  ha  trasmesso  un
ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole o
negativo;
    Udita   la   relazione   del   Ministro   del  bilancio  e  della
programmazione economica;
 
                             Prende atto
 
   dell'intervenuta modifica legislativa in  materia  di  appalto  di
opere  pubbliche  da  realizzarsi,  da  parte  dei  comuni, con fondi
provenienti dalle leggi n. 219/1981 e  n.  32/1992  a  seguito  della
quale   le   opere  definibili  quali  "urbanizzazioni  essenziali  e
strettamente funzionali agli insedimenti abitativi e per le strutture
scolastiche" non sono piu' soggette al preventivo parere del CIPE  ed
alla  successiva  autorizzazione  del  Ministro  del bilancio e della
programmazione economica, nonche'  della  conseguente  individuazione
delle tipologie di opere che per la loro intrinseca caratterizzazione
non  possono  essere definite quali "urbanizzazioni essenziali" e per
le quali permane l'esigenza dell'autorizzazione all'appalto.
 
                     Esprime il seguente parere:
 
    1.  I  comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad
utilizzare i fondi disponibili presso gli  stessi  comuni,  derivanti
dall'art.  3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e
gli  importi  indicati  e  con  rispetto  delle  eventuali   relative
prescrizioni formulate.
    Alla  realizzazione  delle  opere  i  comuni  dovranno provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste   dalle   vigenti  normative;  comunicheranno,  inoltre,  al
Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica  la  data
dell'avvenuta  consegna  dei  lavori  da effettuare entro centottanta
giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica.
    Qualora  entro  tale  data  la  predetta consegna non abbia luogo
l'ente interessato dovra' darne motivata  comunicazione  al  Ministro
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e prospettare una
diversa utilizzazione della somma relativa.
    2. Il  comune  di  cui  all'allegato  2  non  e'  autorizzato  ad
utilizzare  i  fondi  di  cui  trattasi  per l'intervento, e relativo
importo, in esso indicato.
  Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi