Allegato TABELLA XXXV-bis Diploma universitario in valutazione e controllo ambientale Art. 1. Presso le facolta' di scienze ambientali e di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito il diploma universitario in valutazione e controllo ambientale. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti le basi giuridico-economiche e tecnico-scientifiche per la formazione di esperti nella valutazione e controllo ambientale. La durata del corso di diploma e' fissata in tre anni Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diploma universitario in valutazione e controllo ambientale". Art. 2. L'iscrizione al corso e' regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere programmato, nell'ambito della legislazione vigente, dal senato accademico su proposta del consiglio della facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 3. Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine al corso di laurea in scienze ambientali. Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi. Art. 4. Ordinamento del corso di studi La durata del corso di studi e' di tre anni. Esso comprende corsi di lezione, esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati. Una parte dell'attivita' didattica prevista potra' avere luogo presso aziende, enti pubblici e privati (stages). L'articolazione didattica dovra' essere formulata con riferimento alle aree disciplinari di seguito indicate: area fisico matematica informatica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A, B01B, I05B, K05B; area chimica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: C03X, C05X, C01A, C11X; area scienza della Terra. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: D01B, D01C, D02A, D02B, D03C, D04B; area ecologica applicata. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: E03A, F22A, F22C, I11X, H02X; area giuridica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: N08X, N09X, N10X, N11X, N14X, N17X; area economico-ambientale. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: P01B, P01C, P01G, P01H. I consigli delle strutture didattiche possono altresi' attivare discipline dei settori scientifico-disciplinari dell'area G. Art. 5. Esame di diploma L'esame di diploma dovra' sostenersi con modalita' stabilite dai consigli delle strutture didattiche. Ad esso sono ammessi gli studenti che abbiano superato gli esami di profitto relativi ad almeno venti annualita' di insegnamento impartite nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 4. Art. 6. Regolamento dei corsi di diploma I consigli delle compententi strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare sara' indicato il piano di studi nel rispetto delle aree disciplinari di cui all'art. 4. Nel manifesto degli studi saranno indicati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeucita' di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento (annuale, semestrale, trimestrale); le modalita' delle prove di valutazione degli studenti. p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni