(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                          TABELLA XXXV-bis
     Diploma universitario in valutazione e controllo ambientale
                               Art. 1.
   Presso le facolta' di scienze ambientali e di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  e'  istituito  il  diploma   universitario   in
valutazione  e  controllo ambientale. Il corso di diploma ha lo scopo
di   fornire   agli   studenti   le   basi   giuridico-economiche   e
tecnico-scientifiche per la formazione di esperti nella valutazione e
controllo ambientale.
   La durata del corso di diploma e' fissata in tre anni
   Al  compimento  degli studi viene conseguito il titolo di "diploma
universitario in valutazione e controllo ambientale".
                               Art. 2.
   L'iscrizione al corso e' regolata dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di accesso agli studi universitari.
   Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno di corso puo' essere
programmato,  nell'ambito  della  legislazione  vigente,  dal  senato
accademico  su  proposta  del  consiglio della facolta', in base alle
strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i criteri generali fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica.
                               Art. 3.
           Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti
   Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  il  corso  di  diploma
universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine  al  corso  di
laurea in scienze ambientali.
   Nell'ambito   dei   corsi   affini,  i  consigli  delle  strutture
didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo
facendo riferimento alla loro  validita'  culturale,  propedeutica  o
professionale  per  la  formazione  richiesta dal corso al quale sono
chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli
delle strutture didattiche stabiliranno, salvo  colloqui  integrativi
su  argomenti  specifici,  e  ferma  restando  l'equivalenza  di  due
semestralita'  ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono   essere
riconosciuti  nel  passaggio  dall'uno  all'altro dei corsi ed indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
                               Art. 4.
                    Ordinamento del corso di studi
   La durata del corso di studi e' di tre anni. Esso comprende  corsi
di  lezione,  esercitazioni  (teoriche  e  di laboratorio), seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove  parziali  di  accertamento,  correzione   e   discussione   di
elaborati.  Una  parte dell'attivita' didattica prevista potra' avere
luogo presso aziende, enti pubblici e privati (stages).
   L'articolazione didattica dovra' essere formulata con  riferimento
alle aree disciplinari di seguito indicate:
    area  fisico  matematica  informatica.  Gli  insegnamenti  devono
essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: A01A, A01B, A01C,
A02A, A02B, A03X, A04A, B01B, I05B, K05B;
    area  chimica.  Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori
scientifico-disciplinari: C03X, C05X, C01A, C11X;
    area scienza della Terra. Gli insegnamenti devono  essere  tratti
dai  settori  scientifico-disciplinari: D01B, D01C, D02A, D02B, D03C,
D04B;
    area ecologica applicata. Gli insegnamenti devono  essere  tratti
dai settori scientifico-disciplinari: E03A, F22A, F22C, I11X, H02X;
    area giuridica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori
scientifico-disciplinari: N08X, N09X, N10X, N11X, N14X, N17X;
    area  economico-ambientale. Gli insegnamenti devono essere tratti
dai settori scientifico-disciplinari: P01B, P01C, P01G, P01H.
   I consigli delle strutture didattiche  possono  altresi'  attivare
discipline dei settori scientifico-disciplinari dell'area G.
                               Art. 5.
                           Esame di diploma
   L'esame  di  diploma dovra' sostenersi con modalita' stabilite dai
consigli  delle  strutture  didattiche.  Ad  esso  sono  ammessi  gli
studenti  che  abbiano  superato  gli  esami  di profitto relativi ad
almeno venti annualita' di insegnamento impartite  nell'ambito  delle
aree disciplinari di cui all'art. 4.
                               Art. 6.
                   Regolamento dei corsi di diploma
   I  consigli delle compententi strutture didattiche determineranno,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico  di
Ateneo,  l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
   In particolare sara' indicato il piano di studi nel rispetto delle
aree disciplinari di cui all'art. 4.
   Nel manifesto degli studi saranno indicati:
    i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati),
con le relative denominazioni e propedeucita' di esame;
    la durata di ciascun corso di insegnamento (annuale,  semestrale,
trimestrale);
    le modalita' delle prove di valutazione degli studenti.
                            p. Il Ministro dell'universita' e
                          della ricerca scientifica e tecnologica
                                          Guerzoni