Art. 13. Norme transitorie 1. Il corso di laurea in lingue e letterature straniere, permane presso la facolta' di scienze della formazione fino a quando nella stessa universita' non sara' costituita la corrispondente facolta' di lingue e letterature straniere, sulla base della programmazione nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 9 aprile 1997 Il rettore: Gullotti