Art. 5. Lingue e letterature straniere Il corso laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalita' specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingue, le cui modalita' e propedeuticita' sono determinate dai singoli corsi di laurea.